Anche il Tribunale di Avezzano boccia la mobilità del 2016-2017

Con ordinanza del 14 febbraio il Giudice del Lavoro di Avezzano, dr. Giuseppe Giordano, ha accolto il ricorso di una docente che, immessa in ruolo nel 2005 nella provincia di Treviso, aveva chiesto con la mobilità straordinaria per l’a.s. 2016-2017 di essere trasferita come prima opzione in una scuola dell’ambito n. 17 del Lazio (Frosinone).

La docente aveva partecipato – ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CCNI del 8 aprile 2016 – alla fase B dei trasferimenti, riservata agli assunti entro il ‘14/15, ma non aveva ottenuto nessuna delle scuole indicate nel primo ambito scelto, venendo destinata a una scuola dell’ambito n. 2 d’Abruzzo, con individuazione mediante contratto triennale con il dirigente scolastico.

Anche in questo caso l’algoritmo del MIUR mostrava però le sue disfunzionalità, in quanto, nella fattispecie, non teneva nel debito conto la successione delle fasi dei trasferimenti, tanto che nell’ambito scelto in primis dalla ricorrente risultavano approdate ben 4 docenti della fase C, ossia della fase riservata ai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015-2016 in seguito all’attuazione del piano straordinario assunzionale.

La docente si rivolgeva agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano, che presentavano ricorso d’urgenza per denunciare il macroscopico errore nella sequenza dei trasferimenti effettuati, a causa del mancato rispetto delle fasi,  e invocando a sostegno del periculum in mora, tra l’altro, l’impoverimento professionale conseguente alla mancata assegnazione di una scuola di titolarità nella provincia eletta dalla ricorrente.

Il Giudice del lavoro nei giorni scorsi ha emanato il provvedimento cautelare con cui ha accolto in pieno le richieste avanzate dai legali della docente, sospendendo il trasferimento della ricorrente presso l’ambito n. 2 della Regione Abruzzo e ordinando all’amministrazione resistente di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente medesima nell’ambito n. 17 della Regione Lazio.

L’avvocato Salvatore Braghini sottolinea il particolare valore giurisprudenziale dell’ordinanza, in quanto il Giudice ha ravvisato la sussistenza del periculum nella circostanza che la ricorrente perderebbe i vantaggi professionali legati all’anzianità che potrebbe maturare, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio in via ordinaria, come titolare di una sede scolastica posta nelle vicinanze della propria residenza. Il che configura una perdita di professionalità non suscettibile di riparazione economica.

Avezzano (AQ), 19 febbraio 2017

Avv. Salvatore Braghini