Comunicato Sindacato SAB del 15-07-11

SINDACATO  AUTONOMO  DI  BASE

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Prot. n. 15/7 sg     -Comunicato Sindacale-                                                       Lì, 15/07/2011

 

Alla Stampa e TV  -Loro Sedi-

 

Oggetto: Il Consiglio di Stato riconosce il diritto di accesso agli atti negato prima dall’ATP  Cosenza, condannato anche al pagamento di oltre 3.000,00 euro di spese legali. Soddisfatto il SAB che, delegato all’accesso, ha patrocinato tutto il contenzioso.

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2724 del 14/7/2011, riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi richiesti dall’ins. G.A. di Rossano rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e Lucia Lutrario del foro di Roma, negati prima dall’ATP di Cosenza condannato anche al pagamento di spese ed onorari nei due gradi di giudizio per complessivi euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.

Il sindacato SAB, con il segretario generale prof. Francesco Sola, delegato all’accesso degli atti, esprime viva soddisfazione per il ripristino di un sacrosanto diritto negato prima dall’ATP di Cosenza e poi dal TAR Calabria, sez. di Catanzaro, che, con le loro decisioni avevano stravolto il senso della legge n. 241/90 che disciplina l’accesso agli atti e permesse operazioni forse non del tutto legittime.

Nel merito, G.A. del sindacato SAB, insegnante di scuola primaria, chiedeva l’assegnazione provvisoria per alcune scuole della provincia di Cosenza senza ottenerla in quanto, sulle sedi richieste, l’ATP di Cosenza aveva disposto utilizzazioni di altri insegnanti che, a parere del SAB, non avevano diritto per non aver compilato, in modo corretto, le domande di trasferimento e quindi per beneficiare dopo dell’utilizzazione annuale, fase che precede le operazioni di assegnazione provvisoria. L’impiegato addetto a tale servizio non era stato in grado di rettificare quanto già reclamato da G.A., per cui veniva esercitato il diritto di accesso alle predette domande.

L’ATP di Cosenza, anche previo diniego di alcuni insegnanti coinvolti nel procedimento, riteneva che l’istante non fosse legittimata ad impugnare i provvedimenti di utilizzazione in quanto non correlati alla sua situazione giuridica di partecipazione alle assegnazioni provvisorie che è fase diversa dalle operazioni di utilizzazione.

Contro il diniego veniva presentato ricorso al TAR Calabria sez. di Catanzaro il quale, sposando la tesi dell’ATP di Cosenza, rigettava il ricorso per cui veniva proposto appello al Consiglio di Stato, ritenendo palesemente ingiusta la decisione di negare l’accesso agli atti nell’ambito di una medesima operazione di mobilità annuale.

Il C.d.S. con la sentenza citata, accoglie in pieno le ragioni di G.A., riconosciuta portatrice di interesse “giuridicamente rilevante” per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.

Con riferimento alla situazione dedotta in giudizio dall’appellante, è stato fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa in quanto la medesima appellante, aspira ad un posto al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti che, sebbene “subordinati”, fanno derivare interessi a che le assegnazioni di cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe ad altri possibilità di impiego.

E’ stato precisato inoltre come all’interesse dell’appellante per l’accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, non si contrapponga alcuna situazione di contro interesse dei docenti nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono in rilievo situazione tutelabili sotto il profilo della riservatezza per cui l’appello va accolto con l’annullamento del provvedimento di diniego e va ordinato all’Amministrazione di esibire all’appellante gli atti richiesti  ed al pagamento di 3.000,00 euro oltre accessori di legge.

Per il SAB, la sentenza citata ripristina uno stato di diritto e di rispetto della legge 7/8/1990, n. 241; la mancata applicazione ha cagionato un danno a G.A. che non ha ottenuto l’assegnazione annuale per cui, dopo l’accesso, sarà richiesto il dovuto risarcimento.

 

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F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB