Consigli per migliorare le probabilità di avere un numero di ore di sostegno congrue con la gravità della disabilità dello studente

L’integrazione scolastica, e il relativo successo formativo e scolastico) riguardano diritti incondizionati ed incomprimibili della persona disabile e delle loro famiglie, con immediata efficacia (che trovano il loro fondamento in particolare negli artt. 2 e 3 della Costituzione), come più volte la stessa Corte Costituzionale ha ribadito in merito (Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.1987; Sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 9.2.2000; Sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4.7.2001; Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010). In particolare merita specificatamente ricordare la Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19.10.2016, che recita:

““è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”

In altri termini la normativa, ed in primis la Costituzione, prevedono la non differibilità/riduzione del soddisfacimento di alcuni bisogni tra cui quelli relativi alle persone con disabilità, se non nei casi in cui ciò richieda costi ed interventi sproporzionati o eccessivi, ma comunque, anche in questi casi, sempre almeno nella misura in cui i costi marginali risultino superiori ai benefici marginali.

Purtroppo, molto spesso, le risorse assegnate per l’integrazione e il successo scolastico sono sempre carenti rispetto all’effettivo bisogno, e vengono assegnate non in un’ottica di personalizzazione, ma con logiche a carattere massivo, che a loro volta spesso rispondono a logiche di “tagli lineari”.

In particolare gli studenti disabili spesso hanno un numero di ore di supporto da parte del docente di sostegno inferiore al necessario; inoltre altrettanto spesso il docente di sostegno non è formato in merito alla disabilità dello studente che supporta, e non ha titoli relativi alle discipline rispetto alle quali in primis è chiamato ad intervenire.

Il tutto avviene in evidente contrasto con la normativa, e comunque espone a responsabilità di tipo non solo amministrativo e/o civile, ma anche di tipo penale.

Di seguito alcuni consigli per aumentare le probabilità di ottenere il supporto da parte di un docente di sostegno congruo al bisogno, fermo restando che è necessario fare domanda per il riconoscimento della disabilità ex legge n. 104/1992 e smi.

Primo step. L’art. 5, comma 2, lett. b, del dlgs n. 96/2019 recita:

5. Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita’ genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento e’ propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita’ e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

In altri termini la famiglia (o soggetto giuridico equiparato) o lo stesso studente disabile maggiorenne (se con piena capacità giuridica) in primis devono richiedere quanto dalla citata normativa; se richiesto, si tratta di un obbligo da parte delle citate Commissioni mediche.

Secondo step. L’art. 5, comma 4, del dlgs n. 66/2017 (modificato dal d.lgs n. 96/2019) recita:

4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente 8 decreto:

a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;

c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitorialedella bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolasticaove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

d) e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.”

Si tratta di un documento fondamentale, perché indica le risorse di cui necessità lo studente disabile; nel contempo si tratta anche di una valutazione tecnica rispetto alla quale è di certo poco probabile che l’Amministrazione scolastica e i singoli Istituti scolastici possano fare altre motivate, logiche, e coerenti considerazioni tecniche “più orientate al risparmio”.

Si consiglia di inviare con celerità copia del profilo di funzionamento all’Ufficio Scolastico Regionale competente, all’attenzione del Direttore Generale e del Gruppo di lavoro per l’inclusione, e all’Istituto scolastico frequentato o che sarà frequentato dallo studente disabile.

Ciò consentirà ai citati Enti di meglio chiedere e programmare le risorse necessarie.

Terzo step.  A seguito dell’istanza della famiglia, o di chi ha in carico l’alunno/studente disabile, ai sensi dell’art. 7 del dlgs n. 96/2019 si procede alla redazione del PEI, secondo quanto segue:

2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusionedi cui al comma 10 dell’articolo 9;

b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto in via provvisoria entro giugnoe in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2- ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamentodella persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazioneNel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolasticoal fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.”

Sempre in relazione al tema dell’articolo, l’art. 9, comma 10, del dlgs n. 96/2019 recita:

“10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegnotenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti 26 luglio 2019 del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.”

E’ evidente che l’Istituto scolastico nella redazione del PEI non può indicare un fabbisogno orario del docente di sostegno significativamente più ridotto di quanto indicato dalla Commissione medica competente. Si tratterebbe del disconoscimento di una valutazione tecnica da parte di un Ente privo di competenze mediche in materia, con l’evidente rischio di motivazioni infondate, illogiche, e persino non vere.

In merito si evidenziano due tipologie di responsabilità:

  • quella amministrativa in quanto potrebbe sussistere eccesso di potere per manifesta illogica motivazione;
  • quella penale per i reati di abuso di atti di ufficio, falso ideologico, e persino il reato di maltrattamenti (art. 591 c.p.).

Pertanto è nello stesso interesse dell’Istituto scolastico che si proceda alla redazione di un PEI rispettoso di quanto indicato dalla Commissione medica.

La famiglia (o il soggetto giuridicamente equiparato) non ha alcun obbligo di firmare un PEI che per qualsiasi motivo non ritenga adeguato, e parallelamente l’Istituto scolastico non può strumentalizzare l’assenza della firma per non adottare le misure indicate nel documento proposto.

Qualora vi sia un giudizio di inadeguatezza su uno o più punti del PEI proposto, e vi sia il rifiuto di sottoscriverlo, si consiglia di informare senza ritardo l’Ufficio Scolastico Regionale competente, eventualmente richiedendo al Direttore Generale anche una visita ispettiva al fine di valutare le modalità e le motivazioni con le quali l’Istituto scolastico è pervenuto a definire il PEI, ritenuto non adeguato. 

Conclusioni.

Tanto esposto, qualora si ritenga che il numero di ore di sostegno non è adeguato alla gravita del caso e alle necessità didattiche dello studente disabile, e l’Amministrazione non abbia provveduto in merito, si possono adottare come estrema ratio le seguenti misure:

  • istanza di annullamento del PEI per eccesso di potere ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1, della legge n. 241/1990, rivolta all’Istituto scolastico e all’Ufficio Scolastico Regionale competente; in alternativa si può impugnare il decreto di assegnazione dei docenti di sostegno da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale all’Istituto scolastico quale organico, e il decreto di assegnazione del dirigente scolastico dei docenti di sostegno in organico, e di tutti gli atti endoprocedimentali e susseguenti; in questo caso sussiste anche la possibilità di ricorso gerarchico al MIUR; entrambe le istanze possono essere presentate direttamente dai soggetti interessati, e non hanno costi
  • ricorso al TAR, ma in tal caso è necessaria l’assistenza di un avvocato, e il pagamento di contributi.

A monte si consiglia di segnalare il caso ad associazioni ed enti che si occupano della tutela dei soggetti disabili, che di certo sapranno indicare i consigli indicati nel presente articolo, ed eventualmente attivare azioni di supporto.

Giovanni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che opera a tutela dei diritti degli studenti, dirigente scolastico in quiescenza