Consiglio di Stato – Ordinanza n. 4260 del 25 ottobre 2012

Concorso dirigenti scolastici – mancata ammissione alle prove orali – incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice – accoglimento dell’istanza cautelare.

 

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N. 04260/2012 REG.PROV.CAU.

N. 06896/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2012, proposto dalla dott.ssa [omissis], rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di [omissis]

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III-BIS, n. 2725/2012, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Morcavallo, e l’avvocato dello Stato Sica.;

Considerato che l’appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l’incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001;

Ritenuto che, pertanto, l’istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 6896/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)