Con ordinanza collegiale n. 5415/2014 pubblicata in data 27/11/2014, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale, ha accolto un ulteriore ricorso in appello presentato nell’interesse di un aspirante docente risultato privo dei ristrettissimi requisiti di accesso previsti dal bando del concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione con D.D.G. n. 58/2013.
Il Supremo consesso della Giustizia amministrativa, infatti, accogliendo in pieno la tesi difensiva proposta dal ricorrente assistito dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo, ha riformato l’ordinanza cautelare n. 3425/2014 con la quale il T.A.R. del Lazio aveva inizialmente deciso di escludere l’aspirante dalla frequentazione ai percorsi abilitanti speciali (P.A.S.).
Fin qui nulla di nuovo, se si considerano le plurime pronunce rese dal medesimo Organo giurisdizionale sulle vertenze PAS, al momento definite solo nella fase cautelare sotto il profilo dell’ammissione – con riserva – degli appellanti alla frequentazione dei PAS.
Tuttavia nell’ordinanza n. 5415/2014, il Consiglio di Stato, per la prima volta, si sofferma brevemente anche nella disamina relativa al merito del ricorso, utilizzando, invero, un’espressione che sembra non lasciare adito a dubbi interpretativi, laddove afferma che: “…l’appello appare assistito da fumus boni iuris..”, il che significa che la riforma dell’ordinanza impugnata si giustifica non solo con il prevalente interesse della parte privata alla frequentazione dei corsi abilitanti, ma anche alla luce di fondati motivi in diritto assolutamente disattesi dal Tar del Lazio.
Non è un caso che, con la medesima ordinanza collegiale, il Consiglio di Stato abbia richiesto la trasmissione del provvedimento di riforma al Giudice di prime cure, intimando la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi di cui all’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.
Peraltro, è altresì indubbio l’interesse attuale di tutti i docenti abilitati con P.A.S. alla rapida definizione dei numerosi procedimenti pendenti dinanzi al Tar del Lazio, a fronte della necessità dei medesimi di “sciogliere” quanto prima il vincolo della riserva assunto nel contesto delle graduatorie di circolo e di istituto, per effetto del quale, fino a sentenza definitiva, essi non potranno assumere alcun incarico lavorativo.
In conclusione, ritengo che la pronuncia in questione aggiunge un ulteriore ed importante tassello nella vicenda processuale dei docenti che hanno chiesto ed ottenuto di abilitarsi con i P.A.S. e che oggi, legittimamente, rivendicano il consolidamento del titolo acquisito.