Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata – Sentenza n. 264 del 11-11-2009

Dirigente scolastico – condanna per condotta antisindacale – percezione indebita di somme – responsabilità contabile – sussiste.

 

L’esborso sostenuto dall’Istituto Scolastico in esecuzione della condanna alle spese disposta in un procedimento per condotta antisindacale comporta la responsabilità contabile del Dirigente scolastico se conseguenza di gravi e reiterati comportamenti in violazione degli obblighi di servizio posti in essere dal D.S. che hanno originato le lamentele delle organizzazioni sindacali.

Costituisce danno erariale la percezione indebita da parte del D.S. di somme attingendo ai Progetti per l’Autonomia Scolastica ed al Fondo d’Istituto (inibito ai Dirigenti), tenuto conto che il suddetto fondo dall’1.9.1999, secondo quanto disposto dal C.C.N.L. 26.5.1999, è destinato a retribuire soltanto le prestazioni del personale docente ed ATA e non del Dirigente dell’Istituto scolastico, e stante la violazione del regime di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, posto dagli artt. 26 e 42 del C.C.N.L. sottoscritto l’1.3.2002.

L’acquisto di ricariche telefoniche per aggiornare le famiglie sull’andamento di un viaggio di istruzione appare privo di adeguata giustificazione e costituisce danno che il D.S. deve risarcire.

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo per responsabilità amministrativo-contabile.

(Sentenza inviata da Antimo Di Geronimo)

 

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Sent. n. 264/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

 

composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Adriano FESTA FERRANTE Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere (relatore)
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 7555/R del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Xxx, nata a …. il …, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Laviola e presso il cui studio, sito in Policoro (MT) in via Siris n. 183, elettivamente domiciliata.
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13.10.2009, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Agata Vasta, il Consigliere relatore dr. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, nonché l’avv. Laviola per la convenuta;
Ritenuto in

 

F A T T O

 

Riferisce l’atto introduttivo del presente giudizio che a seguito di un esposto con cui il sindacato COBAS di Potenza segnalava alcune anomalie nella conduzione del Liceo Scientifico … di …, ed alla conseguente attività istruttoria espletata, sono emerse una pluralità di condotte gestorie gravemente colpose poste in essere dal Dirigente scolastico dott.ssa Xxx, condotte produttive di danno per l’Erario.
In particolare la citazione individua quattro ipotesi di danno erariale.

A) La prima è conseguente al decreto del Giudice del Lavoro di Matera n. 488/04 del 20.7.2004 che, a seguito di un giudizio promosso dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 della l.n. 300/1970 (c.d. repressione della condotta antisindacale), censurava il comportamento del Dirigente scolastico per la “reiterata mancata informazione delle Organizzazioni sindacali”. In conseguenza di tale censurato atteggiamento, l’istituto diretto dalla Xxx ha dovuto provvedere al pagamento delle spese processuali di controparte quantificate in €.900,00 per il giudizio cognitorio ed €.266,58 per il conseguente atto di precetto.
Secondo la tesi attorea, l’esborso complessivo di €.1.166,58 sostenuto dal Liceo “…” costituisce una diminuzione ingiustificata del suo patrimonio da addebitarsi all’esclusivo comportamento gravemente negligente tenuto dalla Xxx, che, pertanto, è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa.

B) La seconda partita di danno, emersa anche in occasione di ispezioni disposte dalla competente amministrazione scolastica le cui risultanze sono state versate in atti dal Requirente, è relativa alla gestione dei fondi del P.O.F. e del P.O.N., in cui l’attore contesta alla Dirigente la percezione di somme di danaro in violazione di specifiche norme di legge e contrattuali. A tal fine l’atto di citazione richiama il quadro normativo di riferimento, sottolineando che in base al C.C.N.L. all’epoca vigente il trattamento economico della Dirigenza scolastica è ispirato al chiaro principio della onnicomprensività della retribuzione, prevedendo altresì, in aggiunta a quella stipendiale, una retribuzione di posizione e di risultato.
In particolare l’art. 26 del C.C.N.L. prescrive per il Dirigente scolastico alcuni impegni retribuiti obbligatori (esami di stato etc.), ma chiarisce che per qualsiasi altro incarico che comporti retribuzione, conferito dalla stessa amministrazione o da terzi (altre amministrazioni) o, attraverso deliberazioni, dagli Organi scolastici competenti, il predetto debba versare il compenso ricevuto ai fondi regionali (art. 42 C.C.N.L,).
In nessun articolo o comma è previsto che il dirigente scolastico possa autoconferirsi una nomina che contempli emolumenti, mentre l’art. 25 del D. Lgs. N. 165 del 2001 individua come unico responsabile della risorse finanziarie il Capo d’Istituto (comma 2).
Sostiene l’atto introduttivo del giudizio che :
” Dato il richiamato sintetico quadro normativo, l’operato serbato dalla Xxx negli ultimi anni, appare per più versi contrastante con esso, giuste evidenze sottolineate nella relazione dell’Ispettore Yyy di cui si riporta il seguente estratto:
……..”Aspetti relativi a progetti inseriti nel P.O.F.
Dall’analisi delle schede fiscali risulta che la D.S., oltre allo stipendio, ha percepito nel 2001 €.7.586,78, nel 2002 €. 22.036,35, nel 2003 €. 21.498,80 e nel 2004 €. 11,265,75.
Di tali somme percepite è stata versata, sinora, ai fondi regionali soltanto una parte relativa al 2004, cioè €. 4.016,82.
Sono state richieste, senza alcun esito, le nomine relative a prestazioni di lavoro, retribuite con le somme percepite.
Sono stati invece, consegnati alcuni documenti che mirano a dimostrare che alcuni compensi percepiti dalla D.S. non provengono dal fondo d’Istituto, ma da finanziamenti del Comune, della Regione e del MIUR.
Non vi è comunque traccia di nomine ad personam (alla D.S.) da parte degli enti citati (d’altronde non potrebbe esserci), per cui l’utilizzo di queste somme per la retribuzione dei vari coordinamenti, di referenze e responsabilità nei vari progetti non è solamente un fatto anomalo, ma acquista il sapore di atti perseguibili dal punto di vista amministrativo.
Vista la consistenza notevole delle somme percepite, rispetto alle quali non esiste il corrispettivo di finanziamenti esterni, si ricava che parte delle stesse proviene dal Fondo d’Istituto.
Ma dal 1-9-99 (CCNL 26-5-99) tale fondo è destinato a retribuire soltanto le prestazioni del Personale Docente ed Ata e non del Capo d’Istituto!
Nei decreti di pagamento di tutti i progetti, la D.S. riconosce a se stessa, per la complessità degli stessi, congrui compensi aggiuntivi
– MULTIMEDIA 2000: (per tale progetto è stato consegnato solo un decreto di pagamento, a firma dal vicario, in cui è stato riportato che la D.S. ha effettuato 50 ore di tutoraggio in ragione di €.30,99 all’ora. (manca il decreto di nomina)
– Centenario Enrico Fermi: 16 x €.41.32 = €.661.12 (nel decreto di pagamento la D.S. riconosce a se stessa tale somma, per la complessità del progetto, manca decreto di nomina)
– Mandato complessivo di €.3.380,13 per laboratorio di pittura 20 ore; balli di gruppo 30 ore; ambiente 10 ore; musical 10 ore, gemellaggio 10 ore; altro gemellaggio 10 ore; (mancano decreti di nomina con relativa funzione da svolgere) Decreto per Team per funzioni obiettivo (la D.S. riconosce a se stessa, in considerazione della complessità del progetto, ore 10 x 41.32 = 413.20) A03/01 €.1033 attività di compresenza e classi aperte; compensi tutor neo immessi in ruolo (ruolo del Dirigente come tutor)
Rappresentazioni teatrali di “Cavalleria Rusticana” e ” Notre Dame de Paris”: la D.S. ha percepito €.3.305,60 per 80 ore di impegno (non esiste alcun decreto di nomina per i suddetti progetti, mentre è stato consegnato solo un decreto di pagamento, firmato dalla D.S., nel quale si attesta che il finanziamento avuto dal Comune era finalizzato al compenso di “interventi formativi” della Prof.ssa Xxx e di un altro professore.
Ciò non si ricava dal documento allegato dell’Amministrazione Comunale, che destina il suo contributo al laboratorio teatrale.
Life Skills: per questo progetto finanziato dal MIUR, è stata consegnata soltanto una distinta di pagamento alla D.S. di E. 3.004,53, senza alcun decreto di nomina nè di pagamento.
Non si conoscono, di conseguenza, sia il compenso orario, relativo a tutoraggio o ad attività didattica, sia la quantificazione dell’impegno orario.
Dei progetti non analizzati manca qualsiasi documentazione.
Il riepilogo “Compensi fondo d’Istituto anno 2002, a firma di un dipendente Ata, consegnato lo scorso anno, è difforme dallo stesso riepilogo consegnato quest’anno.
In quest’ultimo è aggiunto un rigo: “per il pagamento delle spettanze dovute al D.S. e ad altro personale”. Nello stesso documento, al punto b, è scritto: ….si è ritenuto che, trattandosi di attività straordinaria, prestata in giorni festivi……….anche il D.S. avesse diritto al riconoscimento………. non potendosi configurare rientrante nell’onnicomprensività, statuita per i Dirigenti scolastici”.
Sostiene quindi l’attore relativamente a tale ipotesi di danno, che la prof.ssa Xxx, in inescusabile violazione della chiara normativa precedentemente richiamata, ha “indebitamente percepito nel periodo andante fra il 2001 ed il 2004 la somma complessiva di € €.62.387,68, avendo provveduto poi a versare solo €.4.016,82 ai fondi regionali, con conseguente indebita apprensione e, quindi, danno erariale, pari ad €.58.370,86.”

C) Ulteriore partita di danno evidenziata in citazione concerne l’apprensione da parte della Xxx in data 13.6.2003 della somma di € 945,12 quale compenso per l’attività di “tutor d’aula” per un totale di cinquanta ore relativamente al progetto “Azioni di orientamento e di “counselling personalizzato” in patente violazione delle linee guida del PON di riferimento in base alle quali il dirigente scolastico non può svolgere attività diretta di tutor. Secondo la tesi accusatoria il predetto è da considerarsi anche privo di utilità per l’amministrazione per essere stato preceduto da una specifica delega da parte della stessa Xxx al Prof. ….. a svolgere la funzione di responsabile dell’intera attività dell’Azione 3.2.

D) L’ultima partita di danno riguarda l’effettuazione di una crociera “di istruzione” nell’anno 2006 da parte del Liceo scientifico diretto dalla Xxx, specificando l’attore che dall’esame della fattura rilasciata dall’Agenzia di viaggi risulta un numero di partecipanti pari a 173 persone a fronte delle 171 che risultano titolate a parteciparvi.
In particolare il P.M. evidenzia che dall’esame della documentazione acquisita in sede di ispezione amministrativa si rileva che gli alunni interessati hanno versato alla scuola quale quota di partecipazione €.495,00 pro-capite, a fronte di un preventivo di quota di partecipazione pro-capite pari ad €.470,00. Pertanto, secondo la tesi accusatoria: “ciascun partecipante ha indebitamente versato all’Istituto € 25,00, entrati a far parte del patrimonio della scuola, per un complessivo ingiustificato aggravio di oneri pari ad €.3.975,00, utilizzati poi dalla dirigente per finalità non chiare ed in corso di ulteriore approfondimento in uno alla compartecipazione della stessa alle spese per la crociera”.
Inoltre l’attore contesta alla Xxx anche di aver indebitamente trattenuto dai fondi inerenti il suddetto viaggio d’istruzione la somma di € 310, sostenendo che l’apprensione di detta somma “non può trovare giustificazione nell’allegato pagamento di ricariche telefoniche private e altre spese non documentate”.

Pertanto il complessivo danno erariale collegato alla irregolare gestione dei fondi per il suddetto viaggio d’istruzione, viene dal Requirente determinato in €.4.285.
Dopo aver illustrato nei surriportati termini le singole partite di danno, l’atto di citazione conclude chiedendo che la convenuta Dirigente sia condannata a risarcire l’erario nella misura di € 64.767,44 oltre accessori di legge e spese processuali.
Nell’interesse della prof.ssa Xxx si è costituito in giudizio l’avv. Laviola, con memoria depositata in Segreteria il 22.9.2009. Circa la partita di danno relativa alla soccombenza del giudizio ex art. 28 della l.n. 300/1970, il difensore ha sostenuto che si è disposto, in esecuzione del precetto intimato alla scuola, un pagamento con espressa riserva di restituzione, richiamando l’atto di opposizione proposto dall’Avvocatura dello Stato, per cui l’avversa parte, prima di promuovere le contestazioni, avrebbe quantomeno dovuto attendere l’esito del giudizio di opposizione, tendente a dimostrare l’infondatezza del decreto del Giudice del Lavoro di Matera n. 488/04.

Circa le contestazioni attoree relative alla violazione delle norme disciplinanti l’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, il difensore ha sostenuto che detta onnicomprensività decorre soltanto dal 23.9.2002, data di entrata in vigore del Contratto Integrativo Nazionale, richiamando quanto sul punto precisato nella circolare ministeriale del 9.1.2004, per cui il convenuto Dirigente ha legittimamente percepito i compensi per le attività svolte sino alla predetta data. Circa le somme percepite dalla Dirigente per la partecipazione ai progetto PON Scuola, il difensore ha sostenuto che soltanto le Linee Guida Ministeriali del 2002 hanno sancito l’incompatibilità del Dirigente scolastico con l’attività di tutoraggio, evidenziando da un verso la legittimità dell’attività svolta sino al 2002, e da altro verso che le somme successivamente percepite sono state dalla Dirigente restituite, dopo le osservazioni degli ispettori ministeriali sul punto, come risulta dalla depositata reversale di incasso del 28.2.2007.

Il difensore ha poi contestato la quantificazione del danno operata dall’attore sulla base delle schede fiscali esaminate dagli ispettori, sostenendo che si è erroneamente proceduto alla doppia contabilizzazione di alcune voci, per cui le suddette schede fiscali riportano un imponibile di € 59.213.08 in luogo di € 62.387,68 erroneamente indicati in citazione.

La difesa, dopo essersi soffermata a controdedurre circa gli specifici progetti in relazione ai quali l’attore ha contestato l’irregolare percezione di compensi, ha sostenuto la legittimità dell’operato della Dirigente e che in molte occasioni, per mere “sviste contabili”, si è erroneamente proceduto ad imputare al Fondo per l’Istruzione Scolastica i compensi corrisposti alla Dirigente, che ha poi provveduto alla restituzione come risulta dalla depositata reversale di incasso n. 131 del 16.12.2005.

Prive di elementi probatori che conforti quanto dedotto dagli ispettori, sono poi definite le contestazioni attoree relative al viaggio di istruzione svolto nel 2006, specificando al riguardo il difensore che i partecipanti sono stati 173, così ripartiti: 160 allievi (di cui 3 diversamente abili), 8 docenti accompagnatori, 3 genitori accompagnatori di allievi portatori di handicap, due mogli di docenti accompagnatori. Dopo aver rideterminato in € 4.045 la somma derivante dai 25 euro in eccesso rispetto alla quota di partecipazione fissata dalla ditta di viaggi aggiudicataria, dopo il confronto di più offerte, la difesa ha specificato che la predetta somma è stata impiegata per le seguenti spese:
– n. 3 docenti accompagnatori, in aggiunta ai 5 già ammessi gratuitamente secondo l’offerta della ditta (€ 470×3 = € 1.410),
– 2 alunni diversamente abili meno abbienti (€ 470×2 = € 940),
– 1 accompagnatore allievo diversamente abile (€ 470),
– spese aggiuntive per partecipazione allievi diversamente abili alle escursioni (€ 210 documentata con la ricevuta dell’Agenzia Canciello), ed € 100 per spese telefoniche per i contatti con le famiglie.
Risultano economie per € 910 che, secondo quanto riferito nello scritto difensivo, “venivano reintegrati nel fondo specifico del contributo delle famiglie, per essere destinati al pagamento delle spese per uscite didattiche.

Il difensore ha anche riferito che per gli stessi fatti pende nei confronti della prof.ssa Xxx il procedimento penale presso il Tribunale di Matera n. 1430/08.
La difesa, dopo aver avanzato preliminare richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda, eccependo poi l’ “intervenuta prescrizione di tutti i fatti per i quali i termini risultano ampiamente decorsi”.

All’odierna pubblica udienza, il difensore del convenuto ha ulteriormente illustrato gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Anche il rappresentante del P.M., dopo aver specificato che dal danno come determinato in citazione vanno decurtate le somme che risultano già restituite, ha poi sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio esposto nell’atto introduttivo del giudizio.
Considerato in

D I R I T T O

 

Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare negativamente sull’istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale pendente per gli stessi fatti, avanzata dal difensore. Al riguardo va infatti evidenziato che – dopo la riforma del codice di procedura penale del 1988, che ha abolito la pregiudiziale penale prevista dall’art. 3 del previgente c.p.p., e la nuova formulazione dell’art. 295 c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 35 della l.n. 353/1990 – la giurisprudenza ( ex plurimis Sez. I n. 336/A/2002) è pressochè unanime nel ritenere l’autonomia dei giudizi e l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo per responsabilità amministrativo-contabile. Assumono rilievo sul punto anche i principi enunciati dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 1532 del 19.2.1997. Le SS. UU. della Suprema Corte si sono espresse nel senso che la sospensione del processo è necessaria (art. 295 c.p.c.) solo quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti allo stesso od ad altro giudice, sia imposta da espressa disposizione di legge, ovvero quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Logica conseguenza di quanto innanzi illustrato è che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona un procedimento penale ed uno per responsabilità amministrativo-contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché detta sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge (vedasi quanto più ampiamente precisato sul punto in Sez. Basilicata n. 49/2005, i cui principi si intende in questa sede confermare), sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio innanzi alla Corte dei Conti, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di obblighi di servizio e non di norme penali.

Pertanto la richiesta di sospensione va respinta, considerando anche che risultano acquisiti agli atti di causa elementi utili per la decisione.

Passando all’esame del merito, la Procura ha contestato alla convenuta Dirigente Scolastica (d’ora innanzi D.S.) sostanzialmente quattro diverse ipotesi di danno, che è opportuno esaminare distintamente.

La prima ipotesi di danno, come più ampiamente riferito in fatto, concerne l’esborso di €.1.166,58 che l’attore collega alla reiterata negligenza del D.S. nell’intrattenere i doverosi rapporti con le organizzazioni sindacali, che hanno pertanto adito l’autorità giudiziaria per la repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della l.n. 300/1970, ottenendo l’accoglimento del relativo ricorso, con decreto del Giudice del Lavoro di Matera n. 488/04 del 20.7.2004.

La lettura del suindicato decreto del Giudice del Lavoro dà piena conferma della tesi attorea, evidenziando un” sistematico rifiuto di ogni confronto” ed una “reiterata mancata informazione delle Organizzazioni sindacali”, specialmente (cfr pag. 3 del decreto) nelle procedure concernenti la gestione e l’organizzazione di taluni progetti scolastici (come quelli che hanno originato la richiesta risarcitoria dell’attore esaminata nel prosieguo della trattazione). Indubbio quindi, a parere del Collegio, che l’esborso sostenuto dall’Istituto Scolastico (€.1.166,58 ) in esecuzione della condanna alle spese disposta con il succitato decreto n. 488/04, siano conseguenza dei gravi e reiterati comportamenti in violazione degli obblighi di servizio posti in essere dalla D.S. che hanno originato le lamentele delle organizzazioni sindacali, che hanno poi trovato accoglimento nella pronuncia emessa ai sensi dell’art. 28 della l.n. 300/1970.

Di nessun ostacolo alla pronuncia di condanna sul punto, è l’osservazione difensiva che il pagamento è stato disposto “con espressa riserva di ripetizione” e che ancora pende l’opposizione al predetto decreto n. 488/04, considerato che l’avvenuto pagamento della somma nel 2004, rende il danno attuale e concreto, così da giustificare la pronuncia risarcitoria, sottolineandosi anche – al fine di disattendere l’eccezione difensiva di “intervenuta prescrizione di tutti i fatti per i quali i termini risultano ampiamente decorsi” – il pagamento infraquinquennale rispetto alla costituzione in mora della convenuta (avvenuta con la notifica in data 23.6.2008 del c.d. invito a dedurre).

La seconda partita di danno, emersa anche in occasione di ispezioni disposte dalla competente amministrazione scolastica le cui risultanze sono state versati in atti dal Requirente, è relativa alla gestione dei fondi del P.O.F.; l’attore contesta alla D.S. l’indebita percezione (anche perchè avvenuta in violazione del principio della onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti scolastici), nel periodo andante fra il 2001 ed il 2004, della somma complessiva di €.62.387,68, avendo provveduto poi a versare solo €.4.016,82 ai fondi regionali, con conseguente indebita apprensione e, quindi, danno erariale, pari ad €.58.370,86.

Alle contestazioni attoree relative alla violazione delle norme disciplinanti l’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, il difensore ha replicato che detta onnicomprensività decorre soltanto dal 23.9.2002, data di entrata in vigore del Contratto Integrativo Nazionale, per cui la convenuta Dirigente ha legittimamente percepito i compensi per le attività svolte sino alla predetta data, eccependo poi anche la prescrizione del diritto azionato dall’avversa parte.

Appare utile iniziare ad esaminare l’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa, atteso che essa appare parzialmente accoglibile; va infatti constatato che il primo atto utile ad interrompere la prescrizione e versato agli atti di causa, è il c.d. invito a dedurre – che, nella parte terminale, contiene esplicita costituzione in mora con espresso richiamo agli effetti previsti dall’art. 2943 c.c. – che risulta notificato il 23.6.2008; pertanto risulta prescritto il diritto al risarcimento per tutti i danni precedenti il 24.6.2003 (invero si rinviene agli atti di causa anche una messa in mora disposta dall’amministrazione scolastica pochi giorni prima, l’11.6.2008, ma non vi è riscontro dell’avvenuta ricezione da parte dell’intimata).

Dovendosi quindi il Collegio soffermarsi solo sulle ipotesi di responsabilità perfezionatesi a partire dal luglio 2003, appare chiaro che, pur volendosi accedere alla tesi difensiva affermante che l’onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici decorre soltanto dal 23.9.2002, data di entrata in vigore del Contratto Integrativo Nazionale, (tesi che, tra l’altro, trova conferma nella circolare ministeriale del 9.1.2004, richiamata dalla difesa), emerge la responsabilità della convenuta per le somme percepite a partire dal luglio 2003 e riportate nelle c.d. “schede fiscali” già esaminate dagli ispettori dell’amministrazione scolastica e versata agli atti di causa.

Infatti tali somme sono state percepite dalla D.S. non solo in violazione dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, posto dagli artt. 26 e 42 del C.C.N.L. sottoscritto l’1.3.2002, ma anche attingendo alle disponibilità del “Fondo d’Istituto” che dall’1.9.1999, secondo quanto disposto dal C.C.N.L. 26.5.1999, è destinato a retribuire soltanto le prestazioni del personale docente ed ATA, e non del Dirigente dell’Istituto scolastico.

Passando quindi a determinare le somme indebitamente percepite dalla convenuta per Progetti per l’Autonomia Scolastica, successivamente al periodo in cui risulta prescritto il diritto al risarcimento, individuate nelle già richiamate schede fiscali, risulta che nel secondo semestre dell’anno 2003 ha percepito € 645,16, mentre nell’anno 2004 ha percepito le seguenti somme : € 841,84, € 258,23, € 206,60, € 619,80, € 619,71, € 309,85, € 654,54, € 1.335,36, € 258,23, € 206,60, € 1.371,67, € 413,15, € 1.176,95, € 413,20. Il totale delle somme indebitamente percepite ammonta ad € 9.330,89. Per determinare il danno ancora “attuale” vanno sottratti gli importi che risultano già rimborsati dalla convenuta; assumono pertanto rilievo le reversali di incasso n. 51 del 29.4.2005 e n. 131 del 16.12.2005. Con la prima reversale la D.S. ha provveduto a restituire all’Istituto scolastico l’importo di € 458,12, somma a suo tempo riscossa in esecuzione del mandato n. 400 del 7.7.2003; con la seconda reversale (n. 131) la D.S. ha restituito l’importo di € 3.635,47, che è il compenso precedentemente percepito per sei progetti e/o attività svolti tra il 2002 e il 2003; poichè i primi quattro progetti e/o attività si sono svolti e sono stati pagati nel 2002 e nel primo trimestre del 2003, non assumono rilievo al fine di determinare il danno ancora attuale relativamente al presente giudizio, perchè relativi al periodo “coperto” dall’intervenuta prescrizione, mentre va sottratto l’importo di € 1775,7, che è la parte della reversale relativa a due progetti successivi alla maturazione della prescrizione (vedasi il prospetto riepilogativo allegato alla reversale). Va infine sottratta la somma di € 4.016,82, che la convenuta ha già provveduto a versare al fondo regionale, come precisato anche in citazione (cfr pag. 8).

Quindi, relativamente alla partita di danno all’esame, la convenuta va condannata a risarcire € 3.080,25 (€ 9.330,89 meno € 6.250,64), somma che costituisce indubbio danno per l’erario, considerata l’inutilità degli esborsi in quanto collegati ad attività rese in regime di onnicomprensività della retribuzione ed inoltre accedendo al Fondo d’Istituto inibito ai Dirigenti.

Breve discorso merita la successiva partita di danno evidenziata in citazione, concerne l’apprensione da parte della Xxx della somma di € 945,12 quale compenso per l’attività di “tutor d’aula” in violazione delle linee guida del PON di riferimento, in base alle quali il Dirigente scolastico non può svolgere attività diretta di tutor; la difesa ha replicato evidenziando “l’insussistenza della materia del contendere” atteso che la D.S. ha già provveduto a restituire l’importo richiesto, depositando la relativa reversale di incasso. Constatato che effettivamente la D.S., con reversale n. 30 del 28.2.2007, ha provveduto a versare alle casse del Liceo l’importo di € 945,12, va preso atto della cessazione della materia del contendere sullo specifico punto in trattazione.

Resta da esaminare l’ultima partita di danno contemplata dall’atto introduttivo del giudizio, connessa all’organizzazione del viaggio di istruzione denominato “Crociera in Mediterraneo”. L’attore formula la seguente contestazione alla D.S. : “la Xxx risulta aver indebitamente appreso la somma di € 4.285 dal complesso dei fondi per la gita stessa”, segnalando una serie di incongruenze ed irregolarità nella gestione, quali la fatturazione da parte dell’agenzia di viaggio per 173 partecipanti al viaggio mentre i partecipanti effettivi sono stati 171, la riscossione di una quota a carico dei partecipanti al viaggio di € 25 eccedenti l’importo richiesto dall’agenzia di viaggio “per un complessivo ingiustificato aggravio di oneri pari ad € 3.975,00, utilizzati poi dalla dirigente per finalità non chiare ed in corso di ulteriore approfondimento…”, ed infine di aver “indebitamente trattenuto € 310 per spese inerenti il viaggio……. in quanto non può trovare giustificazione nell’allegato pagamento di ricariche telefoniche private e altre spese non documentate”.

La difesa della convenuta ha sostenuto che manca qualsiasi elemento probatorio che conforti quanto sostenuto dagli ispettori dell’Amministrazione e ribadito dal Requirente, soffermandosi ampiamente a controbattere le avverse contestazioni.

Le affermazioni difensive trovano in larga parte riscontro nel “rendiconto” relativo alle spese per il suddetto viaggio, che risulta acquisito agli atti di causa come allegato n. 1 alla relazione dell’ispettore scolastico Yyy del 31.1.2008, depositata dalla stessa Procura.
Innanzitutto risulta dal rendiconto che gli effettivi partecipanti al viaggio sono stati in totale 173, di cui 157 alunni normodotati più 3 alunni diversamente abili, 8 docenti accompagnatori, due mogli di docenti accompagnatori (che risultano aver pagato la quota di € 495), 3 genitori accompagnatori degli allievi diversamente abili.

Il rendiconto dà poi atto che la somma derivante dai 25 euro richiesti e riscossi in eccedenza alla quota di € 470 richiesta dall’agenzia di viaggio, è stata impiegata per pagare le quote dei tre docenti accompagnatori impiegati oltre ai cinque rientranti nell’offerta di partecipanti gratuiti formulata dall’agenzia di viaggio, nonchè per agevolare la partecipazione degli alunni portatori di handicap e meno abbienti; il rendiconto poi espone generiche spese generali per € 310 ed infine un’economia di spesa di € 915, che risulta versata dalla Dirigente Xxx al cassiere dell’istituto scolastico con reversale di incasso n. 77 del 21.4.2006.

Nessuna specifica contestazione, neanche replicando in udienza alla osservazioni del difensore sul punto, ha mosso il P.M. circa l’impiego di tali somme come risultanti dal rendiconto.

Pertanto, in disparte la somma relativa alle spese generali di € 310 su cui si tornerà nel prosieguo della trattazione, quel che qui conta è che la D.S. – che avendo avuto “il maneggio” delle somme necessarie allo svolgimento del viaggio di istruzione, va quindi ritenuta un’agente contabile con la conseguente responsabilità – ha dato atto dell’impiego delle somme e riversato alla scuola la risultante economia di spesa, per cui sicuramente non può affermarsi che essa ha “indebitamente appreso” la somma eccedente le quote di partecipazione fissate dall’agenzia di viaggio “utilizzata poi dalla dirigente per finalità non chiare ed in corso di ulteriore approfondimento…”; le finalità sono state infatti esplicitate nel rendiconto esibito dalla stessa Procura, e nessuna specifica contestazione (ad eccezione di quella sulle spese generali), ripetesi, è stata avanzata dall’attore sul loro impiego.

Resta quindi da esaminare la questione relativa alle spese generali ammontanti ad € 310, spesa contestata dall’attore “in quanto non può trovare giustificazione nell’allegato pagamento di ricariche telefoniche private e altre spese non documentate”.

Orbene, anche l’impiego di tali somme trova riscontro nella documentazione allegata alla succitata relazione dell’ispettore scolastico Yyy.

In particolare non emergono irregolarità relativamente alla spesa di € 210, che risulta giustificata dal pagamento effettuato all’operatore turistico Cipriano per agevolare le escursioni degli alunni portatori di handicap, svolte durante la crociera, e documentata attraverso la dichiarazione di pagamento della D.S. e la relativa ricevuta rilasciata dal sig. Cipriano.

Diverse considerazioni merita invece la spesa di € 100, che secondo quanto emerge dalla succitata documentazione, sono state impiegate dalla D.S. per l’acquisto di “n. 2 ricariche telefoniche per aggiornare le famiglie sull’andamento del viaggio” e documentate con la copia fotostatica delle “schede di ricarica telefonica”. Due le considerazioni da svolgere al riguardo; una per evidenziare l’inidoneità delle allegate schede a dimostrare l’impiego del traffico telefonico acquistato alle asserite ” pubbliche finalità”; la seconda per sottolineare che, considerata la fascia di età degli alunni del Liceo che partecipavano al viaggio d’istruzione, indubbiamente è configurabile un rapporto telefonico diretto tra gli alunni e le famiglie per avere notizie “sull’andamento del viaggio”, senza che sorga la necessità di un contatto diretto tra la D.S. e le famiglie, con oneri a carico dell’amministrazione; per i motivi innanzi esposto la spesa di € 100 appare priva di adeguata giustificazione e costituisce danno che la D.S. deve risarcire. E’ appena il caso di precisare che il diritto al risarcimento innanzi menzionato, essendo relativo a spese effettuate nel corso dell’anno 2006, non rientra nell’eccepita prescrizione.

Conclusivamente la convenuta va quindi condannata a risarcire l’erario nella misura complessiva di € 4.346,83 (derivante dalla somma di € 1166,58, € 3080,25 ed € 100), oltre ad accessori di legge, come da richiesta attorea.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
a) Condanna Xxx a risarcire il danno provocato all’erario nella misura di € 4.346,83; la predetta somma va aumentate della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
b) Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 428,25=.
Euro quattrocentoventotto/25=.
Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 13.10.2009.

L’estensore Il Presidente
(dott. Vincenzo Pergola) (dott. Adriano Festa Ferrante)

Depositata in Segreteria il 11 NOV. 2009
Il Dirigente
(dott. Tommaso Panza)