Sulla spettanza degli aumenti stipendiali biennali di cui al comma 3° dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980 ai docenti non di ruolo assunti ripetutamente a tempo determinato, nonostante la sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale
La sentenza della Corte Costituzionale N. 146 del 20.06.2013, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale del comma 3° dell’art. 53 della Legge n. 312/80, sembra escludere la spettanza degli aumenti stipendiali biennali previsti da detta disposizione normativa ai docenti non di ruolo assunti ripetutamente con contratti a tempo determinato. Ma deve ritenersi che non è affatto così.
Tale pronunzia della Consulta è stata emanata in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato.
La Corte Cost. ha, però, rilevato che la questione è stata posta dalla Corte d’appello di Firenze non in termini generali, bensì con riferimento a due diverse situazioni assunti dal giudice a quo come tertia comparationis: da un lato i docenti non di ruolo a tempo indeterminato e, dall’altro, i docenti di religione a tempo determinato.
Peraltro, la Consulta ha preliminarmente sancito, nelle considerazioni in diritto della sua decisione, che resta estranea al giudizio di legittimità costituzionale sottoposto al suo esame ogni questione relativa alla disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, che è l’unica distinzione attualmente esistente tra coloro che appartengono al personale scolastico sia docente che non docente.
Nella pronunzia la Consulta ha ritenuto, per un verso, inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Firenze con riferimento al comma 3° dell’art. 53 della Legge n. 312 del 1980 in ordine al profilo riguardante il confronto del trattamento economico dei docenti supplenti con contratti a tempo determinato reiterati nel corso degli anni con quello dei “docenti non di ruolo a tempo indeterminato”: e ciò perchè quest’ultima categoria di personale è stata da tempo abolita, così che non sussiste il tertium comparationis; per altro verso, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità posta in ordine al tertium comparationis costituito dai docenti di religione a tempo determinato per la inidoneità di tale categoria a fungere da idoneo tertium comparationis, in ragione della diversità e della particolarità del rapporto di lavoro di detti docenti.
Come detto, la Consulta ha espressamente escluso dall’ambito applicativo della sua pronunzia n. 246 del 2013 ogni questione relativa alla disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo.
Proprio per questo la stessa non può avere alcuna rilevanza ed è assolutamente inconferente rispetto alla questione della spettanza degli aumenti stipendiali biennali prevista da detta disposizione normativa ai docenti non di ruolo assunti ripetutamente con contratti a tempo determinato, atteso che è proprio in considerazione del principio di non disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, che siano comparabili per quanto riguarda “le condizioni di lavoro”, sancito dal punto 1) della Clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva CE n. 70 del 1999, che detta questione deve essere risolta.
Peraltro, il punto 4 della medesima Clausola 4 del sopra citato Accordo Quadro sancisce espressamente che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE con la sentenza 22.12.2010 emanata nei procedimenti riuniti C-444/2009 Gavieiro-Gavieiro e C-456/2009 Iglesias-Terres, ha espressamente affermato che “un’indennità per anzianità rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego”, così che in ordine ad essa i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Ancora, con sentenza del 08.09.2011, emanata nella Causa 177/2010, Rosado-Santana, la CGUE ha, altresì avuto modo di statuire che ai fini della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, è priva di rilevanza “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro”, in quanto altrimenti si rimetterebbe seriamente in discussione l’efficacia pratica della Direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro ad essa allegato nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri.
Così, pure, la Corte di Giustizia ha spiegato che le “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, Punto 1, dell’Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, non autorizzano a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, atteso che le “ragioni oggettive” che possono giustificare una tale disparità di trattamento sono soltanto quelle che dimostrino che essa risponda ad una reale necessità, che sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali ragioni oggettive, secondo quanto precisato ancora dalla Corte di Giustizia UE, non possono consistere neppure nel fatto che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza comunitaria, le prescrizioni della Direttiva CE 1999/77 e dell’Accordo Quadro ad essa allegato sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le pubbliche amministrazioni, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza che devono trovare applicazione a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retributive nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
Orbene, laddove si consideri che ai docenti non di ruolo assunti reiteratamente a tempo determinato, con contratti a termine, viene applicata la disciplina del contratto collettivo di lavoro del personale della scuola, fondata sul principio sancito dall’art. 526 del Decr. Leg.vo n. 297/1994 (T.U. della Scuola), secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, quindi senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio, e che essi sono del tutto comparabili, sotto il profilo dell’attività lavorativa da svolgere e dei doveri e degli oneri ad essa connessi, ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, cui, invece, è riconosciuta una progressione economica, in relazione alla maturazione dell’anzianità di servizio, articolata in classi stipendiali, appare, allora, più che evidente l’oggettiva disparità di trattamento sussistente sotto tale aspetto tra le due categorie di docenti, anche laddove si tenga, altresì, presente che ai docenti non di ruolo a tempo determinato non sono riconosciuti benefici economici a fini previdenziali e che gli stessi non necessariamente possono arrivare ad essere immessi in ruolo in virtù dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui sono inseriti.
In altri termini, il riconoscimento degli aumenti stipendiali biennali di cui all’art. 53, comma 3, della Legge n. 312 del 1980 in favore del personale scolastico non di ruolo assunto reiteratamente con contratti a tempo determinato deve ritenersi una forma di perequazione del trattamento degli stessi rispetto a quello riservato al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento sussiste, evidentemente, soltanto quando il docente non di ruolo sia stato assunto ripetutamente con contratti a termine succedutisi nel tempo senza rilevante soluzione di continuità ed aventi una durata da coprire quasi integralmente l’anno scolastico.
In tali casi, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative, nonché la maturazione dell’esperienza professionale, non differiscono, in fatto, da quelle del personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Una disparità di trattamento non è, invece, ravvisabile nel caso di docenti assunti con contratto a tempo determinato per brevi periodi di tempo, per coprire momentanee scoperture di cattedre o di posti di insegnamento (con assegnazione delle c.d. supplenze temporanee) e con rilevante soluzione di continuità tra un’assunzione e l’altra.
2. Peraltro, la specialità del sistema normativo nazionale di reclutamento del personale docente non di ruolo mediante assegnazione di supplenze, se può in astratto giustificare la legittimità del ricorso da parte dell’Amministrazione scolastica alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, al fine di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione, non ha alcuna connessione logica, né alcuna rilevante incidenza in relazione alla questione della spettanza o meno al personale docente non di ruolo assunto a tempo determinato di una progressione economica retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata.
Il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e quelle dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, qualora non giustificato da “ragioni oggettive”, non può, del resto, che essere risolto dal giudice nazionale in favore del diritto comunitario, in ragione della primazia di quest’ultimo nella gerarchia delle fonti, mediante la disapplicazione delle norme nazionali con esso contrastanti, così da garantire ai cittadini dello stato membro quei diritti che il diritto comunitario attribuisce ai singoli.
E ciò anche in ragione del carattere incondizionato e sufficientemente preciso della Clausola 4, punto 1 dell’Accorso Quadro allegato alla Direttiva CE 1977/99, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, costituendo norma c.d. self-executing, che, pertanto, può essere invocata dinanzi al giudice nazionale da lavoratori a tempo determinato anche delle pubbliche amministrazioni.
Sulla scorta di quanto innanzi, ed in particolare in ragione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili sancito dalla Clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 1999/77, nonché in considerazione del fatto che una indennità per anzianità di servizio costituisce, secondo la giurisprudenza comunitaria, una condizione di impiego ricadente nell’ambito di applicazione della suddetta Clausola 4, oltre che in considerazione del fatto che il punto 4 della medesima clausola sancisce che i criteri che regolano il periodo di anzianità di servizio devono essere gli stessi, sia per i lavoratori a termine, che per i lavoratori a tempo indeterminato, non ci sembra che possa revocarsi in dubbio che il personale scolastico non di ruolo assunto ripetutamente con contratti a tempo determinato ha diritto di percepire gli aumenti stipendiali biennali di cui al comma 3° dell’art. 53 della Legge n. 312 del 1980, in ragione dell’anzianità di servizio maturata.