I trasferimenti hanno la precedenza sulle immissioni in ruolo: contratto mobilità illegittimo

Consiglio di Stato Ordinanza 3722-2019 – Tar Lazio decreti 3053-2020 e 3165-2020

Sulla scia dell’Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019, in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che “in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”, in due nuovi ricorsi (patrocinati dallo scrivente) il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020) , accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni.
Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell’Istruzione, che all’art. 470 co. 1 così si esprime “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità […]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Ai sensi di quanto statuito da Tar e Consiglio di Stato, pertanto, il Ministero dovrà rivedere le percentuali previste per la mobilità interprovinciale, assegnando (quantomeno ai ricorrenti) i posti disponibili in organico di diritto prioritariamente a chi richiede il trasferimento interprovinciale, e solo in via residuale alle immissioni in ruolo.

Avv. Michele Ursini