Il problema dell’esecutività delle sentenze in tema di precariato

Come in molti casi di sentenze in favore del lavoratore, con condanna al pagamento di differenze retributive, si assiste puntualmente alla contestazione da parte del MIUR, oggi Ministero dell’Istruzione e Merito, circa una presunta indeterminatezza di tali sentenze e, quindi, una asserita ineseguibilità del titolo esecutivo.

Sulla scorta di una equivoca interpretazione della nota sentenza Cass., 27 gennaio 2005, n. 1677, il Ministero sostiene che tali sentenze non possono essere quantificate sulla base di semplice calcolo aritmetico e, pertanto, ai fini dell’esecuzione forzata necessiterebbero di un altro giudizio per definire l’importo esatto delle somme richieste.

Tale argomentazione è del tutto pretestuosa ed infondata.

Come noto la c.d. condanna generica non è una qualità della sentenza, ma una fattispecie prevista dall’ art. 278 c.p.c. che consente alla parte di fare istanza al giudice affinché si pronunci solo sull’an e non anche sul quantum, fattispecie che di norma, riguarda le azioni di risarcimento del danno ove è comune che il danno venga definito in un secondo momento.

Nelle sentenze in tema di precariato, invece, non v’è dubbio che l’organo giudicante abbia voluto decidere pienamente e definitivamente la controversia, evidenziando anche gli elementi specifici di calcolo desumibili dal fascicolo, con esplicita pronuncia di condanna al pagamento delle differenze retributive sulla base del CCNL applicabile e, come chiarito dalla Suprema Corte il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l’ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto, non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi (Cass. Sez. lav. 19.01.1999 n. 478, conforme Cass. Civ. Sez. 3, 08.05.2003, n. 6983, conformi sul principio: Cass. Sez. Lavoro, sentenza 19.01.1999, n. 478, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza 29.11.2004, n. 22427, Cass. Sez. 3, Sentenza 15/3/2006, n. 5683, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza 15.06.2007, n. 14000 – Cass Civ. Sez. Unite n. 11066/2012).

Inoltre non si dimentichi che il trattamento economico spettante al personale in regime di pubblico impiego privatizzato, è stabilito dai contratti collettivi stipulati tra le OO.SS. rappresentative del personale dipendente e l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN, in base alle tabelle retributive allegate al CCNL Scuola, che hanno forza di legge tra le parti e sono vincolanti erga omnes.

Quanto affermato è desumibile anche dal fatto che, di norma, tali operazioni sono affidate ad un normale motore di calcolo, ovvero un banale algoritmo, che altro non è, se non una sintesi digitale di operazioni aritmetiche.

Pertanto le sentenze di condanna in tema di precariato, aventi ad oggetto le differenze retributive, sono azionabili esecutivamente, salvo l’eventuale meccanismo di temperamento costituito dal regime delle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi .

Avv. Rinaldo Sementa