Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti può essere disposto solo previa contestazione dei fatti – Il dipendente ha diritto a contro dedurre ed essere ascoltato

Nota  alla Sentenza del Tribunale di Crotone n. 290-2020 del 18.06.2020. Dr. Ssa Caterina Neri

La materia del trasferimento per incompatibilità ambientale costituisce una delle fattispecie di maggiore complessità e interesse per lo studioso del diritto del lavoro.

La docente A.C, impugnava il trasferimento disposto nei suoi confronti dal MIUR, in data  22.7.2014, “per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, eccependo la violazione degli art. 467,468 e 469 D.Lgs 297/1994.

Il Tribunale, con sentenza del 18.6.2020, in esito ad un’articolata vicenda processuale, accoglieva il ricorso sul presupposto che: “ in ogni caso [il trasferimento] è illegittimo per violazione del procedimento previsto dagli arrt. 467 e ss DLgs 297/1994 in materia di incompatibilità ambientale del personale docente “e “condannava il Ministero dell’Istruzione alla riammissione in servizio della docente presso l’Istituto scolastico dal quale era stata trasferita”

Inoltre, prosegue il Tribunale : “il trasferimento per incompatibilità ambientale, prima previsto dall’art. 32 comma. 4 del D.P.R. n. 3 del 1957, anche per il pubblico impiego contrattualizzato è riconducibile all’art. 2103 cod. civ., poiché l’art. 2.comma 2., del d.lgs n. 165 del 2001, prevede espressamente che i rapporti di pubblico impiego sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto stesso

Il principio cardine che va tenuto presente, nella giusta coordinazione della norma generale di cui all’art. 2103 c.c. e del richiamato decreto D.Lgs 297/1994 è che il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisce una fattispecie di natura sanzionatoria, con conseguente applicazione dei noti principi di garanzia di cui al procedimento disciplinare, ma al contrario una procedura di tipo cautelare.

Nondimeno, il trasferimento in questione è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale,  per violazione dell’art. 21 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che subordina l’adozione del trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti ad un cogente iter procedimentale, ovvero il diritto del docente di prendere visione degli atti, di controdedurre, avanzare richieste, e in ogni caso di essere sentito primo dell’adozione del detto atto di variazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, tutte attività omesse dal datore di lavoro pubblico.

Avv. Vincenzo Luca Messina