Il Tribunale di Castrovillari conferma il divieto di spostamento delle RSU senza il nulla osta sindacale

(Dal Comunicato del Sindacato SAB del 10/12/2012)

 

Il Tribunale di Castrovillari conferma il divieto di spostamento delle RSU del SAB senza il nulla osta sindacale e condanna il comportamento antisindacale tenuto dall’ATP di Cosenza condannato a pagare anche 1.000,00 euro di spese più iva e cpa.

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa su ricorso del sindacato SAB accoglie il medesimo e per gli effetti dichiara antisindacale il comportamento dell’ATP di Cosenza che ha proceduto a spostare le RSU del SAB dalle scuole dov’erano state elette senza il preventivo nulla osta sindacale e, per l’effetto, ne ordina la rimozione degli effetti, con la condanna al pagamento delle spese del procedimento pari a 1.000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.

Il sindacato SAB si era visto costretto ad adire al Giudice dopo che, pur avendo regolarmente accreditato gli organi statutari sindacali, comprese le RSU elette nelle varie scuole, nelle elezioni di marzo ’12, l’ATP di Cosenza, per alcune di queste, non aveva emesso provvedimenti di mantenimento sulla sede dove prestavano servizio al momento delle elezioni, servizio mantenuto anche dopo essere state elette.

A seguito di tale comportamento dell’ATP di Cosenza, il SAB si vedeva costretto a presentare nuovo ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori chiedendo al Giudice la rimozione degli effetti di tale comportamento previa dichiarazione della condotta antisindacale tenuta dal medesimo.

Il Giudice, una volta chiarito la sussistenza del requisito essenziale dell’azione di repressione della condotta antisindacale, delineati i confini di tali azioni e sgombrato il campo dai dubbi di ammissibilità della stessa, richiamando a tal fine la norma che si ritiene violata, posta a tutela delle prerogative sindacali, ovvero l’art. 22 della legge n. 300/70 , accoglie in pieno il ricorso del SAB.

Nel merito, la predetta normativa, nel condizionare il trasferimento del dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali da un’unità produttiva ad un’altra alla preventiva acquisizione del nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, tende a garantire la libera esplicazione dell’attività sindacale e la piena esecuzione del mandato sindacale nell’ambiente di lavoro in seno al quale il dirigente è stato investito della carica direttiva e, contestualmente, ad escludere che sull’attività sindacale possa ingerire il datore di lavoro, limitandone od ostacolandone lo svolgimento in via mediata attraverso artificiose determinazioni organizzative.

Né può ritenersi che disposizioni di contratto collettivo possano apportare deroghe o escludere l’applicazione del predetto art. 22 di cui deve evidenziarsi l’inderogabilità, stante il carattere fondamentale delle prerogative sindacali che la norma mira ad assicurare, essendo indubitabile che la tendenziale inamovibilità del dirigente sindacale presso l’unità produttiva, nell’ambito della quale è stato eletto (salvo casi di nulla osta al trasferimento rilasciato dal sindacato di appartenenza), è garanzia di buon funzionamento della r.s.a. e, di rimando, di libera esplicazione dell’attività sindacale che, altrimenti, verrebbe concretamente ed apertamente impedita.

Da qui riconoscere l’antisindacalità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica e la rimozione degli effetti nei confronti dei predetti docenti con la condanna di parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento liquidate in euro 1.000,00, oltre iva e cpa come per legge.