Il Tribunale di Catanzaro riconosce la precedenza per assistenza genitore ex L. 104/1992

Tribunale di Catanzaro – Sentenza del 25.06.21

Ancora una vittoria importantissima in materia di trasferimento interprovinciale e precedenza ex legge 104/1992.

Il Tribunale di Catanzaro ribalda il principio posto dalla Cassazione nel febbraio 2021 accoglie la tesi difensiva dell’avvocato La Cava e trasferisce docente .

Il caso ha riguardato una docente di ruolo di scuola primaria dal 01.09.2015, attualmente titolare nella Provincia di Torino, in assegnazione provvisoria, nel corrente anno scolastico, presso l’I.C. “Don Mila Sala” di Catanzaro.

In relazione all’esito della procedura di mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08.03.2019, ha dedotto di avere presentato, per l’a.s. 2019/20, domanda di trasferimento interprovinciale verso sedi della Provincia di Catanzaro, lamentando il mancato riconoscimento ad opera del MIUR della precedenza da essa posseduta, ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992. Ha esposto, a tal fine, di essere figlio di genitore portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, co. 2, L. n. 104/1992, precisando di essere l’unico soggetto in condizioni di poter dare assistenza continuativa alla propria madre.

Ciò posto, ha affermato l’illegittimità della condotta serbata dal MIUR per aver violato le disposizioni previste dalla legge – a tutela dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone colpite da disabilità – per come espressamente richiamate, in ambito scolastico, dall’art. 601 D. Lgs. n. 297/1994. Ha invocato pertanto il diritto di precedenza spettante al personale della scuola – non solo in caso di nomina in ruolo e di assunzione come non di ruolo, ma anche in sede di mobilità – chiamato ad assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, con facoltà di scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona cui assicurare assistenza.

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 15.6.2021 ha accolto il ricorso disponendo che “In tal senso, la condotta serbata dall’amministrazione convenuta, quantunque rispettosa delle previsioni concordate in sede di contratto integrativo, non può considerarsi legittima, là dove si pone in contrasto con il precetto normativo posto dalla disciplina primaria, imperativa e inderogabile, attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Carta Costituzionale e dalla legislazione comunitaria e internazionale, volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave”; dichiara il diritto di parte ricorrente alla precedenza, ex art. 33 L. n. 104/92, per l’assistenza al familiare disabile e ordina al MIUR di trasferirla presso l’ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, o, sussistendo in tale ambito altri soggetti più titolati, ad altre scuole di uno degli ambiti della Regione Calabria viciniori al Comune di residenza, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità.

Avv. Vincenzo La Cava