Le abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania: i giudici amministrativi censurano l’operato del Ministero dell’Istruzione

Tar Lazio – Sentenza n. 7617/2020

Il contenzioso in tema di abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania va avanti da mesi e si arricchisce di ulteriori pronunce grazie alle quali i docenti che sono muniti dei titoli denominati “Programului de studi psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, percorsi post universitari frequentati presso Università Rumene in psicopedagogia per la programmazione didattica.

Al termine del percorso, infatti, i docenti abilitati all’insegnamento in Romania, presentavano istanze di riconoscimento del titolo al Ministero dell’Istruzione italiano che, tuttavia, le rigettava sistematicamente, senza condurre alcuna istruttoria sul valore del titolo.

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (MIUR),  aveva, infatti, pubblicato una nota, denominata, semplicemente “AVVISO”, con la quale comunicava che i suddetti titoli non soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii.e le relative istanze erano da considerarsi rigettate.

Tutti i provvedimenti lesivi sono stati impugnati innanzi al TAR Lazio e nel corso del giudizio è emerso, quale ulteriore motivazione dell’azione amministrativa, che solo il conseguimento in Romania del titolo di studio (laurea o equipollente) per l’accesso ai corsi di psicopedagogia per la programmazione didattiva, avrebbe consentito il riconoscimento dell’intero percorso.

Il Ministero secondo la giurisprudenza amministrativa ha agito contrariamente ai principi europei in tema di reciproco riconoscimento dei titoli di studi e di formazione, secondo l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005.

I numerosi provvedimenti ottenuti al TAR Lazio (sentenze nn. 6222/20, 6221/20, 6345/20, 6231/20, 6344/20, 7530/20, 7529/20, 7619/20; ord. 5274/20), dai legali ACLIS, avv. Daniele Franchina e Mariagrazia Liotta (confermate in via cautelare anche al Consiglio di Stato, cfr. Ord. 3371/2020) hanno sancito la illegittimità dell’azione amministrativa alla luce de “ i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Nelle sentenze di primo grado del TAR Lazio, sezione III bis, ancora, si legge: “Diversamente opinando, peraltro, come già evidenziato con la sentenza n. 1593/2020 di questa Sezione, si assisterebbe ad un’insanabile disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa”.

I procedimenti di riconoscimento risultano essere, pertanto, di nuovo pendenti e il Ministero dovrà provvedere, conformemente ai principi espressi nel corso dei mesi dal TAR e confermati dal Consiglio di Stato.

L’uniforme andamento del contenzioso permette di essere ottimisti sulla sorte professionale degli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania.

  Avv. Mariagrazia Liotta