Mobilità interprovinciale – precedenza L. 104/92

Tribunale di Monza – Ordinanza del 27.08.2021

Il Tribunale di Monza si è pronunciato (con ordinanza cautelare del 27.08.2021) su due questioni particolari che attengono la domanda di trasferimento interprovinciale ed il riconoscimento della precedenza per assistere la sorella disabile ex L. n. 104/92 per il personale scolastico.

La vicenda giudiziaria è scaturita dal fatto che il Ministero non ha riconosciuto ad un assistente di laboratorio il diritto di precedenza per assistere la sorella disabile, nonostante il lavoratore avesse regolarmente dichiarato nella domanda tale precedenza e avesse allegato quanto necessario per fruirne.

La prima questione affrontata dal Tribunale ha riguardato l’ordine delle preferenze espresse dall’assistente di laboratorio (AR08 Fisica); nel comune di residenza della disabile non vi erano scuole in cui era presente tale figura, pertanto il lavoratore aveva indicato come prima preferenza il comune più vicino a quello di residenza della disabile dove era presente una scuola con il laboratorio di Fisica e quindi dove concretamente poteva ottenere il trasferimento. Il Ministero ha eccepito in giudizio che il lavoratore avrebbe dovuto comunque indicare come prima preferenza quella sintetica sul comune di residenza del disabile e poi via via le scuole più vicine dove era presente il laboratorio di Fisica; secondo il Ministero, l’Amministrazione non può verificare per ogni singola domanda se nel comune del disabile esiste o meno un posto idoneo al trasferimento (nel caso, AR08 Fisica), spingendosi addirittura ad affermare che sarebbe il lavoratore a dover allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione in cui specifica che nel comune di residenza del disabile non esiste il posto rivendicato. Il giudice ha smentito la ricostruzione del Ministero, spiegando che non c’è alcuna normativa che pone tale onere dichiarativo sulle spalle del lavoratore e che è invece l’Amministrazione che deve verificare l’esistenza o meno del posto nel comune del disabile (avendo peraltro tutte le possibilità per fare tale verifica). Una volta verificato che tale posto in quel dato Comune non esiste, deve valutare la domanda come presentata correttamente; quindi è stato corretto indicare in domanda come prima preferenza il comune più vicino a quello di residenza del disabile dove è presente il posto di assistente di laboratorio di Fisica.

La seconda questione affrontata è dipesa dal mancato riconoscimento della precedenza per assistere la sorella disabile, nonostante i genitori fossero morti ormai da molti anni. Secondo la difesa del Ministero, il lavoratore avrebbe dovuto produrre con la domanda di trasferimento anche i certificati di morte dei genitori, per provare la loro assenza e quindi poter usufruire, in quanto fratello, della precedenza. Il lavoratore invece aveva prodotto solo una dichiarazione in cui specificava l’avvenuta morte dei genitori, indicandone per ognuno le generalità e la data di morte: secondo il Ministero questo non sarebbe sufficiente. Il giudice ha deciso, valorizzando il dato normativo, che, nel caso sia il fratello della disabile a godere della precedenza, l’obbligo di certificazione sussiste soltanto quando i genitori sono ancora in vita e bisogna certificare la loro materiale impossibilità (dovuta a distanza, lavoro, malattia, ecc.) ad assistere il disabile; tale obbligo di certificazione invece non sussiste quando i genitori sono deceduti, perchè basta la semplice dichiarazione del lavoratore (come è stato fatto nel caso in questione) che i genitori sono deceduti e non è necessario produrre i certificati di morte rilasciati dal Comune”.

Avv. Valerio Natale