Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti d’identità.

Facendo seguito alla precedente nota di questo Dipartimento n. 1027 del 30/5/2012, il cui contenuto viene qui interamente ribadito, si trasmette un appunto elaborato dall’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione pubblica, con il quale, a proposito delle nuove norme in materia di certificazione introdotte dall’articolo 15 della legge n. 183/2011, vengono forniti chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.

Tale documento è stato redatto sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute al Dipartimento della Funzione pubblica da parte di codesti USR o delle istituzioni scolastiche e fornisce un’utile guida al fine di rendere l’attività amministrativa del Ministero e delle scuole coerente con le nuove disposizioni normative.

Nel richiedere a codesti Uffici di voler dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche dell’appunto in questione, si ribadisce ancora una volta la necessità di assicurare la corretta e rigorosa applicazione delle norme sopra richiamate, anche in considerazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Si raccomanda, pertanto, di vigilare sia sui propri uffici che sulle istituzioni scolastiche affinché venga data puntuale attuazione all’intero complesso di disposizioni attualmente vigenti in materia di semplificazione amministrativa, non mancando di segnalare allo scrivente Dipartimento eventuali criticità o difficoltà interpretative.

Il Capo Dipartimento
Lucrezia Stellacci

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Il Capo Dipartimento

APPUNTO SULL’ATTUAZIONE DELL’ART. 15, LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 NELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sono pervenute all’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste, da parte di scuole, uffici scolastici regionali ecc., di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte, in materia di certificazione, dall’art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – con particolare riferimento all’attuazione della citata norma nelle procedure di competenza del MIUR.

Di seguito vengono indicate le questioni maggiormente ricorrenti nelle segnalazioni pervenute e le soluzioni interpretative proposte, anche al fine dì valutare l’opportunità dell’emanazione di una circolare interpretativa.

Certificati di servizio

Numerosi dirigenti amministrativi e docenti chiedono se, a seguito dell’entrata in vigore delle norme indicate in oggetto, possano essere rilasciati certificati di servizio oppure se gli stessi debbano essere sostituiti da autocertificazioni.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che lo stato di servizio (ossia la dichiarazione avente ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l’attività lavorativa del dipendente) possa essere attestato dall’interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n 445 dcl 2000.

La pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e, pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all’Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all’art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Certificati di frequenza

Gli addetti alle segreterie di alcuni istituti scolastici chiedono se, anche dopo l’entrata in vigore, della legge emarginata in oggetto, possano essere rilasciati certificati di frequenza per gli alunni.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica osserva che le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato rilasciato da un’altra Amministrazione. Tale principio di carattere generale – che incontra le sole deroghe espressamente previste dallo stesso DPR n. 5 del 2000 o da norme speciali – si applica anche nel caso dei certificati di frequenza. Detti certificati, pertanto, andranno acquisiti d’ufficio.

Nel caso in cui, comunque, venga richiesto, il certificato di frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione all’interessato esclusivamente con la dicitura di cui all’art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Nulla osta al trasferimento di un alunno

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito all’impatto delle norme in oggetto sul rilascio dei nulla osta per il trasferimento di un alunno. In particolare, alcuni circoli alcuni circoli didattici hanno segnalato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diramato una circolare (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012) con la quale si specifica, tra l’altro, che il c.d. nulla osta al trasferimento di alunni rientra nel campo d’applicazione delle norme in esame e, pertanto, deve essere acquisito d’ufficio.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientri nel campo d’applicazione della normativa in oggetto. Il nulla osta, infatti, è una dichiarazione scritta, rilasciata dalla competente autorità amministrativa su richiesta dell’interessato, che attesta l’esistenza di certi presupposti e quindi l’inesistenza di contrarietà o impedimenti allo svolgimento dell’attività che l’interessato si prefigge di compiere e, pertanto, non ha natura meramente certificativa.

Certificati di servizio rilasciati da istituti non paritari

È pervenuta una richiesta di chiarimenti in ordine alla certificazione del servizio prestato presso una scuola non paritaria, ai fini della compilazione degli elenchi per le graduatorie d’istituto di III fascia.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, evidenzia che il cittadino può presentare ad una pubblica amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il servizio prestato sia presso una scuola privata e paritaria, sia presso una scuola privata e non paritaria.

L’art. 47, comma 3, del DPR 445 del 2000, infatti, prevede che “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Ciò significa, dunque, che con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestati tutti i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, che non rientrano nell’elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Certificati sostitutivi del diploma di licenza

Un istituto chiede indicazioni circa le modalità di rilascio del certificato sostitutivo del diploma di licenza media alla luce della novella contenuta nella l. n. 183/2011.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere rilasciato senza la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, poiché esso ha la precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma) che, come già evidenziato, va rilasciato senza la predetta dicitura.

Accertamento della veridicità dei fatti attestati mediante dichiarazioni sostitutive

Alcuni dirigenti amministrativi chiedono all’Ufficio chiarimenti in ordine alle modalità da seguire nella verifica della veridicità di quanto dichiarato mediante autocertificazioni.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica rileva che ai sensi dell’art. 43 comma 5 del DRP 28 dicembre 2000, n. 445, in tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.).

Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia chiede se la dicitura prevista dal 4 comma 02 del DPR 11. 445/2000 debba essere apposta sul libretto utilizzato per la verifica della frequenza, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, da parte di studenti costretti a continui spostamenti.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che tale libretto non possa essere considerato un certificato, poiché (i) non vi è nessuna disposizione di legge che riconosca esplicitamente a tale libretto valore certificativo. Il mero riferimento a tale libretto in accordi, convenzioni, ecc., non comporta l’automatico riconoscimento della funzione certificativa; (ii) il libretto in questione appare funzionale alla ricostruzione del percorso scolastico dello studente ma non attesta l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Ed infatti, l’assolvimento di tale obbligo viene accertato dai competenti uffici scolastici sulla base di approfondite indagini; (iii) eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle istituzioni scolastiche solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e non solo sulla base di quanto dichiarato nel citato libretto.

Di conseguenza, sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall’art. 17 della legge n. 183/2011, poiché trattasi di un documento non avente valore certificativo.

Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi

Sono pervenute numerose segnalazioni in merito all’apposizione della dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sui diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica rileva che i diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell’art. 42, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, DPR n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.

Certificati di frequenza del corso di preparazione per il conseguimento dell’idoneità alla guida del ciclomotore

Un istituto ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio del certificato di frequenza del corso, organizzato dalla scuola, di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Inoltre, il segnalante ha rilevato che gli uffici della Motorizzazione non accettano le autocertificazioni relative alla frequenza del corso.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR e della Motorizzazione Civile.

Pagelle e certificati attestanti l’acquisizione delle competenze

Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto chiarimenti in relazione all’apposizione della prescritta dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” sulle pagelle rilasciate al termine dell’anno scolastico, nonché sulla certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della Primaria, della Secondaria di 1° grado e alla fine dell’obbligo scolastico al fine di attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli studenti.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR.

Apposizione di marche da bollo sui certificati rilasciati dagli uffici del MIUR

Numerosi istituti chiedono su quali certificati debbano essere apposte le marche da bollo, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto.

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi in materia di semplificazione amministrativa nulla abbiano mutato in ordine all’imposta di bollo. In ogni caso, appare necessario un confronto con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

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