Si fa presto a dire “mascherina” per tutti…

Di Luigi Giuseppe Papaleo

Avvocato Cassazionista

Giornalista Pubblicista

 

Si riporta un interessante contributo giurisprudenziale del TAR Lazio (Ordinanza nr. 7468 pubblicata il 4/12/2020) su un tema sensibile ed evidentemente caro, indistintamente ad ogni genitore di minori, ovvero quello della probabile pericolosità dell’uso prolungato ed indiscriminato della mascherina in classe durante l’orario scolastico, reso obbligatorio da ultimo dal DPCM 3 novembre ‘2020, in termini di danni alla salute psico-fisica derivanti dalla riduzione dell’ossigenazione in “apparati polmonari assai giovani”: così all’uopo definiti, dei bambini  tra i 6 e gli 11 anni di età.

Nel caso di specie, un genitore di un bambino di 9 anni ha sollevato il problema, basandosi nei fatti sui valori molto bassi di ossigeno nel sangue, riscontrati attraverso l’uso di un misuratore “saturimetro”, utilizzato direttamente dal bambino durante la permanenza in classe, peraltro “…, in difetto di collaborazione da parte delle insegnanti, sebbene richiesta,…”.

I giudici amministrativi del TAR Capitolino investiti della questione circa l’annullamento dell’intero DPCM 3 novembre ‘2020 previo accoglimento altresì, della domanda cautelare (ovvero della sospensione degli effetti del medesimo provvedimento)  ritenendo in “apparenza” verosimile l’esistenza del diritto azionato in giudizio (l’interesse alla salute del minore), quantomeno sotto il profilo del cosiddetto “fumus boni iuris” (ossia della “parvenza di un buon diritto”)  e sottolineando che ormai il governo, nel fronteggiare l’emergenza da covid-19 ricorre a provvedimenti definiti “temporanei” -che nei fatti però, hanno perso tale caratteristica, poiché reiterati nelle misure restrittive a cadenza quindicinale o mensile-  ha ritenuto di approfondire la questione rinviando alla naturale sede di “merito” e nelle more con Ordinanza istruttoria depositata lo scorso 4/12/2020, ha ordinato alle Amministrazioni intimate la produzione in giudizio (oltre ai precipui verbali del comitato tecnico scientifico richiamati negli atti processuali) una relazione tecnico-scientifica (corredata, altresì, di specifica istruttoria sulla situazione epidemiologica locale e contesto socio-culturale di riferimento dei bambini) comprovante che l’uso della mascherina imposto durante l’orario scolastico anche per quei minori (ricompresi nella fascia di età tra i 6 e gli 11 anni) mantenga indenne ed incolume la salute psico-fisica degli stessi, senza interferenze di alcun tipo produttive di danni e/o ricadute sui citati “apparati polmonari assai giovani”.

Nella parte motiva dell’Ordinanza in commento, i Giudici Amministrativi prendendo le mosse dal Consiglio di Stato che considera l’interesse alla salute del minore come bene giuridico di rilevanza costituzionale, hanno fissato in diritto, dei punti salienti circa il DPCM oggetto di impugnazione e così sintetizzabili: L’ obbligo dell’uso della mascherina propugnato dal DPCM per i bambini dai 6 agli 11 anni di età, non è corroborato da prove scientifiche circa l’assenza di una riduzione dell’ossigenazione, né tan poco fornisce istruzioni operative per gli operatori scolastici circa il monitoraggio dei livelli di ossigenazione individuale del minore durante l’uso prolungato della mascherina e/o eventuali misure ausiliarie da mettere in campo nell’immediato, laddove lo scolaro dovesse dare segni di affaticamento; in pratica il DPCM non opera a monte, un congruo bilanciamento tra il diritto alla salute pubblica ed il diritto alla salute dei minori di età (ricompresa tra i 6 e gli 11) poiché, non giustifica in termini di ragionevolezza e proporzionalità la necessità di imporre l’uso prolungato di un “dispositivo di protezione individuale”, peraltro anche se seduti al banco e nel rispetto della distanza dai compagni.

 Ad avviso di chi scrive si ritiene che il tema inerente la potenziale dannosità della “mascherina” oggetto del provvedimento innanzi accennato, sia parte integrante del tema principale concernente la “sfrenata” esigenza istituzionale di applicare il modulo della “scuola in presenza” limitatamente al primo ciclo di istruzione (primaria e scuola media); ebbene, tale modulo didattico dovrebbe trovare un avallo certo e non approssimativo nella scienza, in “difetto” del quale, per assicurare la piena fruizione di diritti costituzionalmente rilevanti: quali la salute pubblica, il diritto alla salute dei minori ed il diritto all’istruzione, sarebbe sicuramente più “sano” ricorrere al modulo della didattica a distanza, già sperimentato e da estendere ulteriormente anche presso i successivi gradi scolastici: scuola media superiore ed Università.