(Note a margine delle ordinanze di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione della Corte d’Appello di Torino- procc. n. 166/2025 e n. 255/2025)
1.Sull’estensibilità del principio alle giornate di riposo di cui alla l. n. 937/1977. 2.La Cassazione in materia di monetizzazione ferie del personale scolastico. 3.Sulla possibilità di considerare automaticamente in ferie il dipendente nei periodi di sospensione delle lezioni ovvero sulla necessità di presentazione di un’esplicita istanza e di adozione di un provvedimento formale. 4.In particolare, sull’impossibilità di considerare automaticamente in ferie il dipendente nel periodo delle vacanze natalizie (e di quelle assimilate). 4.1.Sul perché il dipendente non può essere considerato automaticamente in ferie durante le vacanze natalizie.
Nelle ordinanze in commento, la Corte d’Appello di Torino – preso atto di un contrasto interpretativo nell’ambito di un contenzioso seriale di ampie proporzioni relativo alla richiesta di indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie da parte dei docenti della scuola statale- ha ritenuto di sottoporre alla Corte di Cassazione una serie di quesiti, con due diverse ordinanze.
In particolare, secondo la prima ordinanza (proc. n. 166/2025 Rel. Pavan) le questioni di diritto da risolvere sono:
-“se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni;
-se analogo principio valga anche per giornate di riposo, di cui alla l. n. 937/1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente”.
La seconda ordinanza (proc. n. 255/2025 Rel. Casarino), pone la seguente questioni di diritto:
“se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla
indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, sia estensibile, oltre che al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni”.
Come si vede, trattasi di questioni sovrapponibili, fatta eccezione per l’ulteriore questione relativa all’estensibilità del principio anche alle giornate di riposo di cui alla l. n. 937/1977.
- Sull’estensibilità del principio alle giornate di riposo di cui alla l. n. 937/1977.
Tale questione, ad avviso dello scrivente, non avrebbe dovuto dare luogo a dubbi interpretativi, avendo già la Corte affermato -in relazione al caso di dipendenti INPS che ne chiedevano la monetizzazione – che “le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie”, per cui “non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8926/2024).
- La Cassazione in materia di monetizzazione ferie del personale scolastico.
Già con ordinanza n. 14268/2022, nel pronunziarsi in ordine al mancato pagamento delle ferie relativamente all’anno scolastico 2012/13, la Corte di Cassazione aveva affermato il seguente principio:
“in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Più di rente, la Cassazione ha avuto modo di tornare sulla questione con numerose pronunce.
Si ricordano in particolare, Cassazione n. 9860/2024,(che richiama i principi affermati con la citata ordinanza 14268/2022) e, ancora più recentemente, ordinanza n.15415 del 03.06.2024 e n. 16715 del 17.06.2024.
Si sottolinea come le citate pronunce hanno inteso richiamare il diritto e la giurisprudenza euro unitaria in subiecta materia.
Per quanto riguarda nello specifico il comparto scuola, si legge nell’ordinanza n. 15415/2024: “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l’ultimo giorno di scuola – come fissati dal calendario regionale – dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico».
E’ stato così affermato il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
La Corte di legittimità ha peraltro osservato:
“Ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Le citate pronunce sono state ulteriormente confermate dalla Cassazione, con ordinanza n. 28257 del 6 novembre 2024 e ordinanza n. 11968/2025.
- Sulla possibilità di considerare automaticamente in ferie il dipendente nei periodi di sospensione delle lezioni ovvero sulla necessità di presentazione di un’esplicita istanza e di adozione di un provvedimento formale.
Il CCNL di comparto afferma espressamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile; “esse devono essere richieste dal personale docente e Ata al dirigente scolastico” (art. 13, co. 8, CCNL 2006/09). Tale disposizione non è stata abrogata nei successivi contratti.
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’art.5, comma 8[2] ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato, stabilendo che le medesime devono essere fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Per quanto riguarda nello specifico il comparto scuola, la legge n. 228/2012 – all’art. 1, comma 56- ne ha posticipato l’applicazione al 1° settembre 2013.[3] [4]
La formulazione della norma (”fruisce delle ferie” – “è consentito al personale di fruire delle ferie”) ha indotto la giurisprudenza ad interrogarsi in ordine alla possibilità di considerare o meno automaticamente in ferie il dipendente, indipendentemente dalla proposizione di una formale domanda di ferie e/o da un formale provvedimento di concessione delle stesse.
C’è da dire innanzi tutto che la formulazione delle citate disposizioni non appare particolarmente felice.
Infatti, ai sensi dell’art. 74, comma 2 del D.Lgs. n. 297/1994, “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
E’ evidente pertanto che gli scrutini e gli esami non si svolgono durante i periodi di “sospensione delle lezioni”.
Tali periodi coincidono pertanto con le cosiddette vacanze natalizie o pasquali o eventuali altre “vacanze”, ad esempio a Carnevale.
Restano comunque escluse da ogni automatismo le giornate intercorrenti tra la fine delle lezioni[5] e la fine delle attività didattiche (30 giugno), in quanto collocate dopo che le lezioni sono finite e dunque non ricomprese nei periodi di “sospensione delle lezioni”.
- 4. In particolare, sull’impossibilità di considerare automaticamente in ferie il dipendente nel periodo delle vacanze natalizie (e di quelle assimilate).
Le citate pronunce della Cassazione hanno a chiare lettere affermato il principio secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie non può essere escluso se il datore di lavoro non dimostra di aver invitato il dipendente a fruire delle ferie con espresso avviso che – in mancanza- avrebbe perso il diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva.
E tale principio è stato affermato senza limitazioni a questo o quel periodo.
Ma depongono a favore dell’impossibilità di considerare automaticamente in ferie il dipendente anche le ulteriori considerazioni in fatto che si rassegnano.
Il principio di interpretazione sistematica impone di mettere in relazione la norma con il sistema complessivo della sua collocazione.
Orbene, l’art. 13 comma 12 del citato CCNL 2006/09 e il corrispondente art. 95, comma 9 del CCNL 2019/21, nel regolare il caso dell’interruzione o della sospensione delle ferie per motivi di servizio[6], prevedono – in favore del dipendente – il diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, oltre al diritto al rimborso delle spese sostenute (es. albergo) per il periodo di ferie non goduto.
Appare evidente che affinchè tale norma possa trovare applicazione pratica (ad esempio durante le vacanze natalizie) è indispensabile che il dipendente sia stato collocato in ferie.
4.1. Sul perché il dipendente non può essere considerato automaticamente in ferie durante le vacanze natalizie.
Com’è noto, le vacanze natalizie riguardano un periodo complessivo di circa 2 settimane. Occorre però considerare che ai 14/15 giorni bisogna sottrarre le domeniche e i giorni festivi ricompresi nel periodo, per cui si tratta complessivamente di una decina di giorni.
E’ opportuno inoltre precisare che i docenti che non percepiscono alcun compenso per le ferie sono i docenti assunti “fino al termine delle attività didattiche” o delle lezioni[7].
Orbene, ai sensi della l. n. 124/1999, le supplenze fino al termine delle attività didattiche possono essere conferite fino al 31 dicembre di ogni anno, mentre per quelle conferite fino al termine delle lezioni non è fissato alcun termine iniziale.
Occorre inoltre considerare che condizione indispensabile per fruire delle ferie è la circostanza di averle maturate.
Poiché si maturano circa 2,5 giorni di ferie per ogni mese[8], solo in rare occasioni il dipendente avrà maturato – in corrispondenza delle vacanze natalizie (dunque a partire dal 23 dicembre)-un numero di giorni di ferie sufficienti a coprire l’intero arco delle vacanze.
Si pensi al caso- tutt’altro che raro – di un docente assunto a metà ottobre oppure a novembre, che alla data del 23 dicembre avrà maturato più o meno 5 giorni di ferie[9].
Come potrà sostenere – in caso di richiamo in servizio per una riunione straordinaria ad esempio il 28 dicembre – che in quella data era in ferie, in assenza di un provvedimento formale di concessione delle ferie?
Da quanto sopra, appare evidente che:
- a) per fruire delle ferie durante le vacanze natalizie, è indispensabile averle maturate;
- b) per fruire delle ferie durante le intere vacanze natalizie occorre essere stati assunti quanto meno ai primi di settembre;
- c) poiché nella stragrande maggior parte dei casi, il numero dei giorni di ferie maturati non coincide con l’intero arco delle vacanze, è indispensabile stabilire con anticipo in quali giorni “di vacanza” il dipendente risulta collocato in ferie.
E ciò sia perché altrimenti non troverebbe applicazione il disposto di cui al citato art. 13, comma 12 CCNL 2006/09, sia perché -diversamente opinando- si giungerebbe all’assurda conseguenza di considerare fittiziamente (e illegittimamente) in ferie un dipendente che tali ferie non ha neppure maturato.
Avvocato Francesco Orecchioni
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[1] Relazione allegata al Convegno Sidels “Lo stato dell’arte sulla monetizzazione delle ferie e l’utilizzo dello smartphone nelle scuole”- Parma 28 novembre 2025.
[2]“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ delle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
[3] Sul diritto al pagamento delle ferie relativamente all’anno scolastico 2012/!3, cfr. Cass. n. 9860/2024.
[4]Di seguito il testo della norma citata (art.1. l n. 228/2012)
“co.54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita’ valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e’ consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita’ di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
co.55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
[5] In genere tra il 7 e il 10 giugno.
[6] Va senz’altro ricordato a questo proposito che sospensione delle lezioni non significa sospensione delle attività didattiche. Tali attività riguardano ad esempio anche la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (consigli di classe o collegi docenti) o alle attività di formazione. Orbene, nessuna norma di legge o pattizia impedisce al Dirigente Scolastico di fissare riunioni durante i periodi di mera sospensione delle lezioni, oppure di convocare in via straordinaria una riunione degli Organi Collegiali durante i suddetti periodi.
[7] Infatti, i docenti assunti per “supplenze brevi” si vedono liquidare le ferie e altrettanto accade per i docenti assunti fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), i quali vengono regolarmente collocati in ferie e retribuiti nei mesi estivi.
[8] Il CCNL prevede 30 giorni di ferie per i primi 3 anni e 32 a partire dal quarto anno, ovviamente in proporzione al servizio prestato, per cui un docente assunto a partire dal 1° settembre matura 24/25 giorni di ferie fino al 30 giugno.
[9] Da semplici calcoli, maturano 10 giorni unicamente i docenti assunti il 1° settembre; un docente assunto il 1° ottobre non arriva neppure a 7 giorni, mentre un docente assunto il 1° novembre arriva a mala pena a maturare 4 giorni.