Supplenze Gps: illegittimità della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo

Tribunale di Frosinone – Sentenza n. 2813-2022 del 11.02.22

Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza dell’11.2.2022, condividendo integralmente la difesa degli Avv.ti Maria Dolores Broccoli e Marco Rossini, riconosce il diritto di una docente all’assegnazione di un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, illegittimamente attribuito a docenti con punteggio inferiore, a causa di un errore del sistema basato sull’algoritmo.

Il Giudice dichiara che, inevitabilmente, “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”

Il Tribunale di Frosinone ha, quindi, ribadito l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell’utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell’azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:

  1. a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
  2. b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;
  3. c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice  “tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all’utilizzo dell’algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”

Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale del lavoro di Frosinone riconosce il diritto della docente alla assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2022, illegittimamente, attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all’inizio dell’anno scolastico.

Avv. Maria Dolores Broccoli