Cassazione – Sentenza n. 2870 del 07-02-2008

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.

Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07

(Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato).