Il TAR Calabria ha emesso un’interessante sentenza in favore di una docente, assistita dall’avv. Valerio Natale, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui il MIUR ha provveduto alla sua immissione in ruolo come insegnante di scuola primaria.
L’antefatto è il seguente: la ricorrente aveva partecipato al concorso a cattedra per la scuola primaria per la Regione Calabria anno 2012. All’esito del concorso, il MIUR non aveva applicato in favore della ricorrente la riserva prevista dalla legge per gli ex militari congedati senza demerito. Impugnata la graduatoria, dopo una prima sentenza negativa del TAR Calabria, in appello il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla riserva, imponendo al MIUR di procedere all’immissione in ruolo.
Finalmente preso servizio, la docente ha fatto nuovamente ricorso al TAR Calabria stavolta perchè il MIUR fosse condannato a pagare i danni da lei subiti per il ritardo dell’assunzione (dal 01.09.2015 e non invece dal giorno 01.09.2013, momento in cui avrebbe invece dovuto essere assunta, qualora l’Amministrazione avesse correttamente valutato la riserva spettante).
Il TAR Calabria con questa sentenza del 16.05.2019 ha riconosciuto il diritto della docente al risarcimento dei danni pari al 50% della somma che la ricorrente avrebbe percepito a titolo di retribuzione dal 01.09.2013 (oltre TFR, contributi previdenziali ed assicurativi), ritenendo accertato il “comportamento colpevole” del MIUR ed una illegittima attività provvedimentale che ha determinato, con un rapporto di causa effetto, un differimento della presa in servizio di due anni, rispetto alla data del 01.09.2013. Il TAR ha ritenuto come sussistente “il contegno illecito della P.A.”, da inquadrare nell’art. 2043 c.c.
Pertanto il MIUR dovrà corrispondere alla docente nella misura del 50% la retribuzione a lei spettante per i due anni di ritardo con cui è stata assunta (e durante i quali la stessa era rimasta disoccupata).