Tar Lazio – Ordinanza n. 1974 del 30 gennaio 2015

Il TAR Lazio accoglie la richiesta cautelare di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

I ricorrenti erano entrambi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per diversi motivi non avevano inoltrato la domanda di aggiornamento della propria posizione. Ciò determinava, da parte dell’Amministrazione la cancellazione del proprio nominativo dalla graduatoria ad esaurimento con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.

Nelle cause proposte dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l’avv. Francesco Americo, è stata censurata la condotta dell’amministrazione sotto diversi profili richiamando anche la sentenza n. 3658/2014 del Consiglio di Stato che si era pronunciata in materia nei seguenti termini:

L’esito voluto dall’amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l’avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata ed in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.
Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima. Infatti le precedenti disposizioni ministeriali concernenti le inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente ddg del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto [..]”. Trattasi all’evidenza di norme intese a salvaguardare il principio dell’affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie”.

Quindi secondo il giudice amministrativo “Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria di riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà”.

Su queste basi si è formato il convincimento del giudice amministrativo del TAR Lazio che ha accolto, con le ordinanze  n. 1794/15 e 1793/2015 del 30.01.2015, le richieste di sospensiva inoltrate dai ricorrenti.

Avv. Francesco Americo