Tar Lazio – Ordinanza n. 2394 del 5 giugno 2015

Inserimento in GAE dei docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

 

Con  ordinanza cautelare n. 2394 del 5 giugno 2015, la Terza Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, ha disposto l’immediato inserimento in GAE degli istanti nel ricorso RG. 9026/2014, tutti i ricorrenti che, muniti di titolo abilitante (nella specie Diploma di Scuola o di Istituto Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002), si erano visti esclusi dalla possibilità di essere inseriti in G.A.E. per effetto delle disposizioni di cui al D.M. 235/2014, primariamente impugnato.

La decisione, in realtà, non suscita particolare clamore alla luce di precedenti analoghi resi dal medesimo Tribunale in identiche fattispecie.

Tuttavia, l’ordinanza in commento merita rilievo poiché essa interviene a pochi giorni di distanza dalla nota Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile scorso, che viene peraltro espressamente richiamata nella succinta motivazione.

L’accoglimento della domanda incidentale viene infatti così motivato: Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha di recente esaminato nella sede di merito la medesima questione sottoposta all’esame del Collegio con il presente ricorso, emettendo la sentenza di accoglimento in data 16/04/2015 n. 1973/2015, con la quale ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento; Ritenuto che il precedente citato del Giudice d’appello è in termini rispetto al presente ricorso, , del quale va pertanto accolta l’istanza cautelare; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie ai fini della inclusione da parte dell’amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione”.

Con il medesimo provvedimento il Tar ha anche condannato l’amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare liquidate in € 750,00.

Personalmente ritengo che l’ordinanza in questione aggiunga un ulteriore ed importante tassello nella vicenda dei docenti in possesso di abilitazione magistrale, anche sotto il profilo strettamente processuale, tenuto conto dei recenti sviluppi in materia di giurisdizione.

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO