Tar Puglia, Bari – Sentenza n. 1169-2018

Il diritto di accesso agli atti comprende l’intera catena documentale che ha concorso a formare la graduatoria nella quale si è inseriti, incluso gli atti inerenti il concorrente in posizione deteriore, e prevale sulla tutela della privacy.

La esigenza di riservatezza a tutela dei terzi (privacy) è esclusa in radice in relazione all’esercizio del diritto di accesso agli atti inerenti la documentazione della graduatoria in cui si è inseriti e di cui si chiede l’accesso, che comprende tutti gli atti della catena documentale che hanno concorso a formare la medesima graduatoria, ivi inclusa la documentazione del candidato in posizione deteriore.

Tar Puglia 1169-2018

I) L’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi (pur essendo escluso un controllo generalizzato, in forma di azione popolare, ex multis, v. CdS n.4346/2017) non è condizionato dalla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, laddove è, invece, “sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto” (CdS n. 3831/2017).

II) Il candidato/concorrente inserito in una graduatoria (per l’assunzione di incarichi di lavoro nell’ambito della P.A., nella specie personale scolastico/docente) vanta un indubbio interesse all’ostensione della documentazione inerente la graduatoria stessa e ciò non è impedito dalla riservatezza a tutela dei terzi: “le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza” (Tar Lazio n.6450/2008).

III)  Lo specifico interesse alla conoscenza della documentazione amministrativa richiesta che, seppur non connotato dal requisito della immediata lesione della posizione sostanziale di cui l’istante è titolare, è, comunque, caratterizzato dalla strumentalità dell’acquisizione dei dati conoscitivi ad evitare un potenziale svantaggio, derivante dal non corretto inserimento in graduatoria della parte controinteressata. La verifica è funzionale a consentire la tutela dell’interesse specifico a non concorrere per l’attribuzione di incarichi pubblici, anche futuri, con soggetti che non ne abbiano titolo. Sicché sussiste l’interesse qualificato a conoscere l’intera catena documentale che ha concorso a formare la graduatoria stessa, a nulla rilevando che la parte controinteressata sia in posizione deteriore potendo risultare illegittimo ad initio l’inserimento della parte controinteressata nella graduatoria.

 Avv. Alfredo Donatacci