Tar Puglia – Ordinanza n. 707 del 30-09-2010

Smembramento di una classe in base al criterio di organizzazione scolastica – necessità dell’apprezzamento di altri interessi pubblici (socializzazione degli studenti diversamente abili) – accoglimento dell’istanza cautelare.

 

Il criterio di organizzazione scolastica ( D.P.R. 81/09 e D.I. 55/2010) con il quale viene fissato il numero degli studenti per classi deve apprezzarsi di stretta normalità; criterio che subisce deroga tutte le volte in cui fatti e circostanze specifiche, come nella fattispecie in esame, richiedono l’apprezzamento favorevole di altri interessi pubblici funzionali al mantenimento della classe di studenti.

In particolare la coesione realizzata in una classe di studenti – che costituisce il risultato culturale, didattico e sociale di un lungo percorso di studio – non può essere compromessa attraverso lo smembramento della medesima classe; e ciò tanto più se si considera che quella compromissione turba gravemente le coscienze degli studenti diversamente abili che in quella classe-comunità hanno trovato un punto di equilibrio psico-fisico e culturale.

 

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