TAR Toscana – Sentenza n. 2016 del 21-06-2010

Tardiva immissione in ruolo – diritto al risarcimento del danno – sussistenza – onere della prova – grava sul ricorrente.

 

Nell’ipotesi di tardiva immissione in ruolo deve essere respinta la domanda di restitutio in integrum poiché, secondo una giurisprudenza costante, questa spetta al dipendente pubblico solo laddove una sentenza abbia riconosciuto l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in corso, ma non in caso di illegittimo diniego di costituzione dello stesso, salva restando in tal caso l’azione risarcitoria.

Al riguardo l’illegittimità di un provvedimento amministrativo non comporta di per sé la nascita, in capo al soggetto illegittimamente inciso, del diritto al risarcimento del danno, dovendo verificarsi a tal fine anche altri presupposti tra cui deve essere annoverata l’esistenza di una colpa qualificata in capo alla pubblica amministrazione (C.d.S. A.P. 3 dicembre 2008, n. 13).

L’onere della prova spetta al ricorrente poiché quella in esame va qualificata come responsabilità extracontrattuale, tenuto conto che l’asserito danno va riportato all’emanazione di un provvedimento amministrativo antecedente alla costituzione del rapporto.

 

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