Tar Toscana – Sentenza n. 763 del 18 aprile 2012

Lo studente diversamente abile ha pieno diritto di fruire degli interventi previsti nel piano educativo individualizzato.

 

La situazione soggettiva dell’alunno diversamente abile deve essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto.

Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica, tendente a rapportare il bisogno espresso dall’alunno con la miglior soluzione possibile. La soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno. L’art. 12 della l. 104/1992 è infatti chiaro nel precisare che la discrezionalità amministrativa deve essere finalizzata e guidata verso l’obiettivo dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile in relazione alle caratteristiche della sua specifica situazione di handicap (art. 12, comma 5, l. 104/1992).

L’esito di questa procedura, ovvero l’indicazione dei mezzi necessari a garantire l’integrazione scolastica, può essere contestata nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità tecnica con un’azione di annullamento la quale, in caso di fondatezza, imporrà alle Amministrazioni di riesaminare il caso sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza. E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.

Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli.

 

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