Tribunale di Bergamo – Sentenza n.106 del 23 febbraio 2018

Mobilità docenti: anche il Tribunale di Bergamo riconosce errori algoritmo.

 

Il Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Nicola De Donno di Maglie (Lecce), in favore di una docente che, partecipando alla fase B della mobilità, si era vista scavalcare da colleghi partecipanti alle successive fasi ed aventi anche punteggio notevolmente inferiore. In questo modo, le era stato ingiustamente negato il trasferimento in un ambito territoriale della provincia di Lecce.

Il M.i.u.r., costituitosi in giudizio, aveva sostenuto che i posti erroneamente assegnati ai docenti partecipanti alla fase C, facessero parte di quelli accantonati per la mobilità professionale, ma non assegnati perché non richiesti da alcun docente. L’art. 8 c. 5 del C.C.N.I. 2016/2017 sulla mobilità dei docenti, infatti, stabilisce che una quota pari al 25% dei posti disponibili viene accantonata per la mobilità professionale, mentre il restante 75% viene utilizzato per la mobilità territoriale: “La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell’art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l’attribuzione di un’aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero”.

Con la sentenza n.106 del 23 febbraio 2018, il Giudice del Lavoro di Bergamo ha stabilito che la previsione contenuta nell’art. 8, secondo la quale ““le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero”, va interpretata nel senso che, se il contingente del 25% dei posti riservati alla mobilità professionale non viene totalmente utilizzato, il residuo non può essere messo a disposizione delle fasi successive, ma deve rimanere a disposizione della fase stessa (in questo caso la fase B).

Pertanto, il M.i.u.r. è stato condannato ad assegnare la docente in provincia di Lecce nell’ambito territoriale Puglia 0020 ed a rifondere le spese di giudizio.

                                                                              Avv. Nicola De Donno