Tribunale di Palermo – Sentenza n. 2639 del 27 giugno 2019

Mobilità docenti 2019/2020. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 27 giugno 2019 riconosce l’interno punteggio pre ruolo paritarie. Accoglimento totale anche ai fini della ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici.

“Una lettura costituzionalmente orientata della norma sulla parità scolastica, non può porre alcun discrimine tra chi ha reso il servizio pre ruolo nello Stato e chi l’ha reso in scuole paritarie…”.

 Questo è il principio reso dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2639/2019 (in allegato il provvedimento), in seguito al ricorso proposto dallo studio legale avvocati Angela e Stefania Fasano per una docente della fase C, assunta in seguito al piano straordinario di cui alla legge 107/2015.

La L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private; tale sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. Essa definisce le scuole paritarie “istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”. L’art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 ha stabilito che “la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione”, ponendo evidentemente sul medesimo piano l’insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali. Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108).

In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione ” e che “il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

I docenti del pre ruolo paritario, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti.

Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

Con la citata sentenza, invero, è stato condannato condannata l’Amministrazione ad ogni adempimento necessario ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera.

Diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe a un’interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria al principio di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Il Tribunale di Palermo con questo ed altri numerosi provvedimenti aventi lo stesso oggetto sta determinando un orientamento di sezione già inaugurato dal 2016 con i primi provvedimenti di accoglimento totale.

Studio Legale Fasano