Tribunale di Tolmezzo – Ordinanza del 10 aprile 2012

 

Anche il Tribunale di Tolmezzo (UD) ha accolto la domanda cautelare presentata da ricorrenti, patrocinati dall’Avv. Fortunato Niro della rete territoriale ANIEF.

Secondo il Giudice del Lavoro, dott. Fabio Luongo: “Ed invero, non paiono residuare dubbi, allo stato, circa la sussistenza del requisito del fumus boni juris dedotto dal ricorrente nella sua istanza cautelare … depongono in tal senso, le ripetute – quanto inopinatamente disattese – ordinanze già adottate in materia dal Tar Lazio e Consiglio di Stato nei confronti del Ministero resistente, oltre che la stessa Corte Costituzionale.

Del pari, occorre apprezzare positivamente l’elemento del periculum in mora …. e del resto, a conferma di quanto precede, la difesa del ricorrente ha rammentato la nota del d.d. del 29.02.2012 del M.I.U.R., laddove si evidenzia come da parte sindacale, si è concordemente segnalato alla dott.ssa Stellacci l´urgenza di disposizioni che sblocchino i 1.500 posti accantonati, sui 30.300 destinati ai contratti a tempo indeterminato per l´ anno scolastico 2011/12, a causa dei ricorsi presentati dai c.d. “pettinisti” che in svariati casi hanno visto l´accantonamento in loro favore addirittura di 3/4 posti su altrettante province. Il dott. Chiappetta, intervenuto sulla questione, ha informato le OO.SS. che per sbloccare la situazione, vista la dichiarata incompetenza da parte del Tar Lazio a decidere nel merito, in seguito alla nota sentenza della Suprema Corte, inviterà gli Uffici scolastici ad accertare quali sono gli interessati che hanno presentato ricorso al pretore del lavoro competente in materia e per i quali è legittimo il suddetto accantonamento, sbloccando quindi i posti accantonati ma non rivendicati di fronte al giudice competente”.

Pertanto, in base a tali premesse, “ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, nelle more della definizione della presente controversia, ORDINA alle amministrazioni resistenti di mantenere l’inserimento del ricorrente “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell’AT di Pordenone valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all’immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, ossia, così come ordinato dal commissario ad acta, “[…] con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato […]”

Ancora una volta, pertanto, sempre più fallimentare la scelta del Miur di proseguire l’azione legale, senza assegnare i ruoli dalle graduatorie del biennio precedente ai reali aventi diritto.

(Avv. Fortunato Niro)

 

Vai al documento