Con due diverse sentenze i Giudici di Vercelli, accolgono le richieste dei legali dell’ANIEF.
Gli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi ottengono un altro successo in Piemonte con conseguente condanna del Miur a risarcire ai docenti gli scatti di anzianità.
Le due sentenze (Tribunale di Vercelli – Sentenza del 30-07-14 – Tribunale di Vercelli – Sentenza del 03-02-15) appaiono interessanti per due passi che protrebbero avere interessanti risvolti.
In primo luogo la conferma, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17.7.2007, n. 15893; Cass., 27.2.2004, n. 4076).
Inoltre i Giudici sottolineano come, il riconoscimento dell’anzianità del servizio pre-ruolo, una volta assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, risulta in ogni caso parziale, atteso che è destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla – eventuale – immissione in ruolo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. D.P.R. n. 399/1988 e dell’art. 3 D.L. n. 370/70, conv. in legge n. 576/70, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre per il resto è valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici).
Da queste condiderazioni discende che non riconoscere ai ricorrenti la progressione stipendiale legata all’anzianità realizza una disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Si tratta di una evidente apertura al diritto al riconoscimento del servizio preruolo per intero anche per i docenti che dopo anni di precariato vengono immessi in ruolo senza l’integrale riconosicmento degli anni pregressi.