Tribunale di Modena – Ordinanza n. 4066-2016 del 7 novembre 2016

Mobilità – ricorso d’urgenza – rigetto.

 

Con Ordinanza n. 4066/2016 del 7.11.2016 (R.G. n. 1271/2016) il Giudice del Lavoro di Modena rigetta il ricorso d’urgenza di una docente, patrocinata dall’Avv. Carmine Metrangolo,  tendente a dichiarare l’illegittimità del trasferimento nell’ambito 0010 Emilia Romagna poiché nel primo ambito scelto della ricorrente (0011 Puglia) sono inseriti docenti, su tipologia di posto Inglese, con minor punteggio.

Nel caso la ricorrente aveva scelto come prima preferenza  l’Ambito 0011 di Brindisi e scelto come prima tipologia  posto Comune e come seconda Inglese.  Il Giudice ha ritenuto: “ Il punteggio inferiore di un docente assegnatario di una sede potrebbe essere di per sé indicativo di una erronea assegnazione solo se comparato con docente che avesse scelto la medesima sede nel medesimo grado di preferenza. Procedendo all’esame della graduatoria delle sedi assegnate su posto comune nell’ambito 0011 Puglia costituente la prima scelta della ricorrente non emerge alcun docente con punteggio inferiore assegnatario di cattedra. Invero risultano numerosi posti assegnati nell’ambito della fase A dell’art. 6 ovvero quella riferita alla mobilità intra provinciale degli assunti entro il 2014/2015 alla quale la ricorrente non poteva partecipare e delle assegnazioni di posti di sostegno parimenti estranei a quelli oggetto della domanda della ricorrente.

Emergono viceversa solo per la seconda scelta della ricorrente ovvero il posto di lingua ambito 0011 Puglia quattro docenti assegnatari di sedi con punteggio inferiore.

Peraltro, come visto, tale dato non può essere dirimente a fare ritenere sussistente l’erronea assegnazione di cui la ricorrente si duole laddove, se per tali docenti questa fosse la sede di loro prima preferenza, la loro domanda avrebbe dovuto essere esaminata e soddisfatta in via prioritaria rispetto a quella della ricorrente e pertanto la attribuzione della sede, come nei loro confronti effettuata, corretta.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte per tutti gli ulteriori ambiti laddove parimenti difettano elementi per reputare consumata una violazione dei criteri di scelta non potendo tale violazione essere desunta come già più volte ribadito dal mero punteggio inferiore assegnato.

Difetta pertanto allo stato sotto il profilo del fumus la sussistenza di elementi idonei a configurare una violazione del diritto azionato dalla ricorrente.”

Avv. Carmine Metrangolo