Tribunale di Padova – Ordinanza n. 5093-2017 del 09 agosto 2017

Diritto al trattenimento in servizio indipendentemente dal pieno conseguimento dell’anzianità contributiva minima entro il settantesimo anno d’età.

Il personale della scuola, che abbia raggiunto l’età del collocamento a riposo d’ufficio ma non l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ha diritto ad essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno d’età anche nell’ipotesi in cui non sia in grado di maturare, entro il suddetto settantesimo anno d’età, tale anzianità contributiva minima.

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1) Il provvedimento che qui si commenta (ord. Trib. Padova, sez. lav., del 9 agosto 2017) muove dal caso riguardante una docente alla quale era stato comunicato il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età, nonostante la stessa non avesse ancora maturato  l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

La docente aveva presentato domanda di trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 509, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994, ma, a fronte del fatto che l’interessata non avrebbe comunque maturato, entro il settantesimo anno d’età, il requisito contributivo minimo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il Dirigente scolastico aveva respinto l’istanza, sulla base di una interpretazione restrittiva del principio stabilito dal citato art. 509, comma 3, fornita dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015.

2) Il provvedimento del giudice padovano viene a fare chiarezza sul punto, riconoscendo il diritto del dipendente, che abbia raggiunto l’età del collocamento a riposo d’ufficio ma non l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno d’età anche nell’ipotesi in cui il dipendente medesimo non sia in grado di maturare, entro il suddetto settantesimo anno d’età, l’anzianità contributiva per il minimo della pensione.

La decisione del Tribunale di Padova appare pienamente condivisibile, innanzitutto sul piano dell’interpretazione letterale dell’art. 509, comma 3, D.Lgs. 297/1994.

La norma citata stabilisce infatti che il dipendente, raggiunta l’età per il collocamento a riposo d’ufficio, “può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno d’età” : orbene, l’inciso “comunque” sta a significare, con tutta evidenza, che qualora il dipendente, nonostante il trattenimento in servizio oltre l’età prevista per il congedo d’ufficio, non raggiunga entro il settantesimo anno d’età l’anzianità contributiva minima, deve necessariamente essere collocato a riposo una volta compiuto il suddetto settantesimo anno d’età: il che implica, quindi, che il trattenimento in servizio è possibile anche nell’ipotesi in cui, appunto, entro il settantesimo anno d’età il dipendente non consegua interamente l’anzianità contributiva per il minimo della pensione.

3) Peraltro, anche l’interpretazione teleologica della norma porta alle medesime conclusioni.

La Corte Costituzionale ha avuto modo in varie occasioni di occuparsi di normative (statali e regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al problema del trattenimento in servizio oltre tali limiti a fini previdenziali: a questo riguardo, la Corte ha chiarito ripetutamente che le norme, vigenti in vari settori del pubblico impiego, che prevedono il trattenimento in servizio oltre l’età di collocamento a riposo d’ufficio, allo scopo di consentire il conseguimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per maturare diritto alla pensione, “rispondono a finalità sociali di particolare pregio costituzionale, in quanto tendenti a conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione” (vedasi Corte Cost. n. 444/1990, §4, che richiama Corte Cost. n. 238/1988, § 3.3).

Orbene, se la ratio dell’art. 509, comma 3, T.U. è quindi quella di assicurare il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dall’art. 38 Cost., in tale ratio rientra necessariamente la tutela dell’interesse del lavoratore, che non conseguirebbe entro il settantesimo anno d’età l’anzianità contributiva minima richiesta in via ordinaria per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad alzare l’anzianità contributiva ai fini, almeno, della determinazione del trattamento pensionistico che comunque si consegue al settantesimo anno di età, in presenza di una anzianità contributiva utile di almeno cinque anni e a prescindere dall’importo della pensione, ai sensi dell’art. 24, comma 7, terzo periodo, D.L. 201/2011, convertito nella L.  214/2011 (c.d. Legge Fornero).

4) Vi sono anche ragioni di interpretazione sistematica che inducono a contestare l’interpretazione dell’art. 509, comma 3, T.U. seguita dall’amministrazione.

La norma infatti va letta congiuntamente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5, D.L. 101/2013, secondo la quale il limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo è modificato nella misura in  cui il trattenimento in servizio sia necessario “per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non  sia immediata”: è evidente che per il dipendente che entro il settantesimo anno d’età non matura il requisito contributivo  minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia,  la prima decorrenza utile della pensione è costituita dal settantesimo anno d’età, al compimento del quale potrà conseguire,  come s’è detto, la pensione in virtù del possesso di un anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni e a prescindere dall’importo della pensione, ai sensi del citato comma 7, terzo periodo, dell’art.24 D.L. 201/2011.

Avv. Marco Cini