Il punteggio dei docenti della fase D non può prevalere rispetto a quello minore dei docenti della fase C.
Ancora una volta viene confermata la precedenza della FASE C rispetto alla FASE D per la quale l’Amministrazione ha sempre dichiarato l’assenza di qualsivoglia errore, in particolar modo nelle istituzioni scolastiche secondarie superiori.
Precedentemente, a riguardo, si era pure espresso il Tribunale di Como con ordinanza del 28.11.2016 a sua volta reclamata dal MIUR che chiedeva la tutela del competente Collegio, ma inutilmente.
Anche per il Collegio del Tribunale del Lavoro di Taranto composto dai Magistrati Dott. Raffaele Ciquera (Presidente), Dott. Lorenzo De Napoli (Relatore), Dott.ssa Elvira Palma non vi sono ulteriori dubbi.
Con ordinanza del 17.03.2017, emanata a seguito di reclamo proposto dall’Avv. Giovanni Bufano avverso l’ordinanza di rigetto ex art. 700 cpc, i Giudici taranti hanno accolto in toto le ragioni di una docente di A019 e hanno ribadito che l’art. 6 del CCNI 8.04.2016 prescrive che gli insegnanti partecipanti alla fase D possono proporre istanza di mobilità solo nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”.
Ne consegue che il posto attribuito ad una docente della fase D “doveva essere assegnato invece alla reclamante, e tanto in forza della precedenza, attribuita dalla citata norma collettiva, ai partecipanti alla fase C rispetto ai partecipanti alla successiva fase D, a prescindere dai rispettivi punteggi”.
Il Collegio del Tribunale di Taranto ha disposto, con urgenza, la riassegnazione della docente all’ambito ad essa spettante in Calabria in luogo di quella illegittimamente ottenuta nella provincia di Taranto.