Vacanze natalizie ed interruzione del contratto: quando il supplente va riconfermato

 

I periodi di sospensione delle attività didattiche pongono non pochi problemi alle scuole e molto spesso questo succede a discapito dei docenti a tempo determinato, cui è stata conferita una supplenza utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, i quali proprio prima dell’inizio delle vacanze natalizie si vedono frequentemente interrotto il contratto. Il rientro del titolare determina infatti in taluni casi il non pagamento delle vacanze. La questione è alquanto ingarbugliata in virtù delle diverse casistiche che possono sopravvenire nello specifico contesto in cui le scuole dovranno decidere sulla effettiva interruzione o proroga del contratto.

L’interpretazione autentica fornita dall’Aran e dalle Organizzazioni Sindacali del comma 3 dell’art.37 del CCNL del 24/07/2003, oggi art.40 del CCNL vigente, ha chiarito ogni dubbio circa la retribuzione spettante ai supplenti temporanei durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Il testo di tale interpretazione ha fatto luce su quella specifica espressione utilizzata nel comma 3 dell’articolo citato ossia in riferimento a quell’assenza continuativa del docente titolare “in unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni”. L’Aran ha affermato che la continuità dell’assenza vale di per sé nella sua sostanza senza che nei fatti sia legata alla esibizione di un’unica certificazione; il testo dell’interpretazione autentica parla infatti, a proposito di “oggettiva continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”. Non v’è dubbio che nel contratto del docente supplente, nell’ipotesi in cui vi sia un’assenza del titolare senza soluzione di continuità “per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successive alla ripresa delle medesime” debba essere anche ricompreso il periodo di sospensione dell’attività didattica e quindi la relativa retribuzione delle vacanze natalizie. Nella fattispecie richiamata non resta che accertare l’effettiva continuità dell’assenza del docente titolare nel periodo antecedente e seguente una sospensione delle attività didattiche e che vi sia in ogni caso il requisito dei sette giorni così come richiamato dall’attuale comma 3 dell’art. 40 del CCNL vigente.

Tuttavia, quand’anche l’assenza non sia continuativa e perciò il supplente non abbia nessun diritto alla consequenziale proroga del contratto nel periodo predetto, un’altra questione di estrema importanza dovrà essere affrontata dalle scuole ovvero stabilire a quale docente supplente spetti la stipula di un  nuovo contratto, terminato il periodo di sospensione delle attività didattiche, qualora il titolare di cattedra si assenti nuovamente.

Nella suddetta ipotesi il beneficiario potrà essere il docente supplente a cui è stato sospeso il contratto nel periodo anteriore alle vacanze natalizie o la scuola dovrà riscorrere la graduatoria di istituto allo scopo di individuare un nuovo aspirante?

La risposta ci è stata fornita dall’art.7 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007 n.131. Il comma 4 dell’articolo citato stabilisce che “per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da un giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”; il comma 5, che trova un riscontro specifico nel periodo delle vacanze natalizie, così recita “nel caso in cui ad un periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Prima del Decreto Ministeriale n.131 anche l’Ordinanza Ministeriale n.371 del 29 dicembre 1994 al comma 19 dell’art.21 aveva ribadito che “per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo che si concluda con la sospensione delle lezioni a causa di festività o altri motivi è confermata, alla ripresa dell’attività didattica, al medesimo docente, qualora ricorrano le condizioni per il ricorso a supplenza”.  A ben leggere i commi 5 e 19 già sopra richiamati tutto sembrerebbe andare dalla parte del docente supplente già in servizio nel periodo ante sospensione delle lezioni il quale ha una palese possibilità di veder riconfermato il contratto, se non fosse al contrario per un dettaglio che spesso viene trascurato dagli addetti al conferimento delle supplenze; occorre infatti distinguere tra l’effettivo rientro fisico in classe del docente titolare o la semplice ripresa di servizio senza che questa sia legata allo svolgimento di attività di insegnamento. Nell’eventualità in cui si verifichi la prima condizione, in caso di assenza rinnovata del titolare, il docente supplente non avrà nessun diritto alla proroga del contratto. Per prevenire ogni confusione ed irragionevole condotta che possa così arrecare danno al docente supplente sarà bene appurare che la presa effettiva di servizio non comporti il rientro del titolare in classe.

Katjuscia Pitino