Consiglio di Stato – Sentenza n. 2135 del 27 aprile 2015

Concorso docenti 2012. Riserva ex militari (D.lgs. n. 66/2010). Sentenza n. 2135/2015 del 27.04.2015 del Consiglio di Stato che riconosce il diritto alla riserva ed impone l’assunzione.

 

Importante sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2135/2015 del 27.04.2015) che, nell’ambito del concorso docenti del 2012, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva ex D. Lgs. n. 66/2010 come ex militare, sebbene tale riserva non fosse stata prevista dal bando di concorso. In esecuzione di questa sentenza la ricorrente dovrà essere assunta dal MIUR.

La vicenda è da riassumere come segue.

La candidata, ex militare congedata senza demerito, ha presentato on line la domanda di partecipazione al concorso scuola 2012, redigendo la domanda sul modulo disponibile prima del 31 ottobre 2012; il modulo originariamente disponibile prevedeva soltanto l’opzione per la semplice “preferenza” come ex militare, ma non invece la “riserva”. Soltanto dopo una segnalazione del Ministero della Difesa (a cui peraltro il MIUR non aveva inviato la bozza del bando, come suo obbligo di legge, circostanza che è stata sollevata come ulteriore autonomo motivo di ricorso), il MIUR ha modificato il modulo disponibile on line il 31 ottobre 2012, a soli sette giorni dalla scadenza dei termini per presentare la domanda, inserendo la casella per indicare la “riserva” in questione.

Nella graduatoria finale, la candidata veniva collocata in una posizione molto arretrata (oltre 650) e non le veniva riconosciuta la riserva di posto che le spettava, perchè non prevista dal bando.

Il TAR Calabria in primo grado ha rigettato il ricorso, sulla base di un’interpretazione strettamente formale: la candidata non aveva utilizzato la modulistica aggiornata.

Il Consiglio di Stato, investito della questione in appello, ha prima accolto la richiesta di sospensiva proposta dalla ricorrente e poi nel merito ha ribaltato la sentenza del TAR, perchè l’errore in cui è incorsa la candidata è scusabile, in quanto causato da responsabilità del MIUR che non ha inserito nel bando la riserva per gli ex militari, come imposto dalla legge, e non ha messo a disposizione dei candidati dei moduli di domanda corretti, fino a quando non ha poi rimediato tardivamente al suo errore. Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che l’interpretazione da seguire è di natura sostanziale, privilegiando il fatto che la ricorrente era già in possesso del requisito richiesto al momento della domanda e comunque lo avesse dichiarato nel modulo, nell’unico modo all’epoca possibile, sbarrando la casella relativa alla “preferenza” come ex militare; la ricorrente, inoltre, anche in sede di esame orale, aveva ribadito nuovamente questa sua particolare condizione ed il suo conseguente diritto, con una comunicazione formale, protocollata ed indirizzata alla commissione d’esame. Pertanto, il MIUR era stato portato a conoscenza in tutti i modi possibili della condizione di ex militare della candidata.

Per effetto di questa sentenza, la ricorrente dovrà essere ricollocata in graduatoria e gli dovrà essere assegnata una cattedra come vincitrice riservista.”

Avv. Valerio Natale