Tribunale di Pavia – Ordinanza n. 1488-2017 del 12 aprile 2017

Errori del MIUR nella mobilità

Tribunale di Pavia – Ordinanza n. 1488-2017

La ricorrente ha contesta l’ambito territoriale assegnatole a seguito della procedura di mobilità cui ha partecipato, relativo alla Fase C della mobilità 2016/2017. Si tratta di procedura complessivamente delineata dall’art. 1 comma 108 della L. 107/2015, dall’O.M. 08/04/2016 e dal CCNL 08.04.2016.

L’art. 1 comma 108 della L. 107/2015 stabilisce: “per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tuti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto a ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’art. 399 comma 3 del testo Unico di cui alla D. Lgs. 297/94 e succ. mod.. per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati …….successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 9e lettere b e c e assegnati su sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 partecipano per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale…fase C della mobilità”.

Il CCNI prevede per la Fase C che “l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: “lettera e) trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, con la precisazione che per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto. L’ordine a cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica…”

I docenti della Fase C della mobilità 2016/2017 dovevano, quindi, indicare tutti i 100 Ambiti territoriali e tutte le 100 Provincie (nel caso di parziale indicazione l’ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza) e sulla base della Tabella di Valutazione dei Titoli e Servizi veniva calcolato per ogni docente il relativo punteggio.

Secondo la Tabella di valutazione dei titoli al punteggio base (dato dai titoli, dal servizio pre ruolo e di ruolo prestato, le esigenze di famiglia) poteva aggiungersi un punteggio variabile (sei punti per il ricongiungimento al coniuge, sei punti per l’assistenza figli  minorati…..). Questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate. Quindi a ciascun insegnante venivano assegnati due punteggi (un punteggio base ed un punteggio variabile per il comune di residenza o assistenza). Da ciò si desume che le graduatorie da stilare da parte del MIUR dovevano essere due ove ciascun docente confluiva con punteggi diversi.

La ricorrente contesta la collocazione con il cd. “algoritmo” in un Ambito (29 Pavia Lombardia) dalla stessa non scelto e che non rispetta il vincolo della vicinorietà con il luogo di residenza e di ultimo lavoro della docente. Appare l’algoritmo strutturato nel valutare con casualità le preferenze espresse dai docenti senza alcuna gradazione delle fasi, sulla base delle preferenze espresse dai docenti. Ed è proprio l’ipotizzata “causalità”, dipendente dall’ordine di indicazione delle preferenze, a violare i principi di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, fatto proprio dall’art. 29 del DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Avv. Giuseppina Loffredo