Accoglimento specializzazione estera sostegno

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

IL TAR DEL LAZIO DÀ RAGIONE AI LEGALI, SENTENZIANDO LA RILEVANZA ASSOLUTA DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITE ALL’ESTERO IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2005/36/CE.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, presieduto dal Giudice dott.ssa Pierina Biancofiore, ha pubblicato, pochi giorni fa, una sentenza di fondamentale importanza per coloro che perseguono il riconoscimento delle qualifiche professionali “abilitanti alla docenza”, acquisite in Romania.

Il ricorso è stato iscritto dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale, presentata da un’insegnante di sostegno, conseguita in Romania. Il provvedimento ministeriale veniva motivato dalla mancanza dell’attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno e dall’assunto che il riconoscimento dei titoli di specializzazione esteri non rientrasse nelle competenze del Ministero dell’Istruzione.

Lo studio legale ha articolato il suo atto giudiziario su tre punti principali: eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE e violazione dell’art. 50 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 convertito in l. 12/2023.

Condividendo pienamente le tesi esposte, il Collegio Giudicante ha rappresentato che l’Adeverinta, rilasciata dal Ministero rumeno, è un’attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli formativi conseguiti in Romania, “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite”.

Inoltre, il T.A.R., analizzando il percorso formativo per l’insegnamento sul sostegno, ha osservato che la docente, dopo aver conseguito l’abilitazione in Romania, ha acquisito tutte le competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie, in linea con le esigenze sia rumene che italiane richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania e in istituti che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria.

Sulla base di quanto esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Nel caso oggetto di contesa, l’amministrazione aveva completamente omesso sia l’esame sostanziale del percorso formativo attestato e dell’eventuale ulteriore esperienza professionale maturata, sia la relativa comparazione con la formazione richiesta in Italia, ai fini dell’accesso alla medesima professione.

Il provvedimento ministeriale, che negava l’omologazione del titolo specializzante estero, è stato dunque ritenuto illegittimo.

La sentenza ha imposto, al Ministero competente, di riesaminare l’istanza di riconoscimento della parte ricorrente alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Inoltre, ha ribadito che la competenza in materia di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, per l’esercizio in Italia della professione dell’insegnante di sostegno, indubbiamente spetta al Ministero dell’Istruzione (oggi anche del Merito).

La pronuncia assume connotati ancora più rilevanti per l’insegnante, avendo costei ottenuto l’immissione in ruolo, proprio in riferimento alla didattica sul sostegno, ove pendeva il giudizio amministrativo avverso il diniego dell’omologazione del titolo specializzante rumeno, essendo stata, tra l’altro, positivamente valutata nel periodo di formazione e prova.