Annullata la Nota Miur sul depennamento dei docenti assunti con riserva

Tar Lazio, sentenza n. 2507/2021

Art.399, comma 3-bis D.Lgs. n.297/1994. Applicabilità nei confronti dei diplomati magistrali iscritti con riserva nelle G.A.E. Esclusione.

Nota MPI n.24335 11 agosto 2020. Contrasto con l’art. 339 D.Lgs. n.297/1994 e con l’O.M. n.60/2020. Sussistenza. Nota MPI n.24335 11 agosto 2020. Illegittimità. Sussiste.

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Con la sentenza in commento, il Tar Lazio ha dichiarato l’illegittimità della M.P.I. AOODGPER n. 24335, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Filippo Serra, recante “precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021”.

La questione era già stata affrontata su questo sito, https://www.dirittoscolastico.it/i-docenti-assunti-con-riserva-decadono-da-tutte-le-graduatorie/ con nota dello scrivente.

Secondo il Ministero, la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone: “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

Moltissimi docenti[1] – convocati per le immissioni in ruolo- a seguito di detta nota si sono trovati costretti a rinunciare nel timore di essere definitivamente espulsi dall’insegnamento nel caso di un probabile esito negativo del contenzioso.

Nel contributo citato, lo scrivente evidenziava appunto il contrasto delle indicazioni impartito dal Ministero con quanto previsto dall’O.M. n.60/2020 recante disposizioni per “l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (c.d. “GPS”).

L’art. 16, comma 3, della citata Ordinanza prevede:

Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dunque -contrariamente a quanto si legge(va) nella nota citata-, la conferma in ruolo non determina la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto scuola (in questo caso, la GPS), per esplicita disposizione ministeriale.

Tale contrasto veniva rilevato anche dal giudice amministrativo con la sentenza in commento.

“È da evidenziare anzitutto che, sul piano delle fonti, l’ordinanza ministeriale deve considerarsi prevalente rispetto alla nota che oltretutto ignora completamente il disposto dell’ordinanza, con la conseguenza che quest’ultima non può ritenersi caducata da quanto disposto nelle nota ministeriale impugnata”.

La ratio della disposizione di cui all’art.399 D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dal n d.l. n. 126/2019, va individuata nella necessità di eliminare “dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, e quindi hanno ottenuto una stabilità professionale”.

Il d.lgs., quindi, si riferisce a situazioni oramai divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova, mentre l’ordinanza ministeriale si dà carico di regolare proprio quelle situazioni che non possono essere valutate ancora come definitive”.

Nel caso in esame, i ricorrenti, non hanno certo conseguito la stabilità lavorativa, posto che, se l’amministrazione dovesse decidere – a seguito dell’esito del ricorso che ha determinato l’iscrizione con riserva – di risolvere il contratto in essere, questi si troverebbero esclusi dal poter aspirare alla stipulazione di qualsiasi contratto”.

 

Il M.P.I. Una posizione davvero incomprensibile.

Si aggiunga che – applicando le disposizioni ministeriali – i docenti confermati in ruolo dei quali fosse annullata l’assunzione, perderebbero per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, (risultando cancellati da tutte le graduatorie per la stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato ed indeterminato), mentre quei docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non riuscissero a superare il periodo di formazione e prova, continuerebbero ad avere diritto di essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.

In pratica, in base alle disposizioni dettate dalla nota ministeriale, i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, conservano il diritto di continuare ad insegnare (!).

Davvero una singolare applicazione del principio meritocratico.

Resta il fatto che molti docenti- a fronte del chiaro tenore letterale della nota ministeriale ora annullata dal Giudice Amministrativo- si sono visti costretti a rinunciare all’immissione in ruolo, subendo così anche il depennamento dalle Gae.

Oltre al danno, anche la beffa.

L’annullamento della nota ministeriale potrebbe legittimare tali docenti – colpevoli solo di aver confidato in buona fede nella legittimità delle disposizioni ivi impartite – ad avviare un contenzioso seriale nei confronti del Ministero.

                                                                  Avvocato Francesco Orecchioni

 

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[1] Ci si riferisce in particolare ai docenti in possesso di diploma magistrale, inseriti con riserva, nel noto contenzioso seriale per l’accesso nelle GAE.