Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – Deliberazione n. 99/284-8.1 del 22.4.1999.

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 99/285-8.1) ARAN – Comparto “Scuola” (pos. 6094)
(Seduta del 22.4.1999)

FATTO: valutazione accordo nazionale comparto scuola.
DELIBERAZIONE: dichiarazione idoneità;
MOTIVAZIONE: l’accordo, con le precisazioni indicate in motivazione, è idoneo a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza del servizio scolastico.

LA COMMISSIONE

nella valutazione dell’accordo nazionale del settore Scuola (pos. 6094), su proposta dei Proff. Galantino e Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che, con nota dell’ARAN in data 8 marzo 1999, prot. n. 1675, è stato trasmesso il testo dell’accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto Scuola, siglato il 3 marzo 1999 con le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e con le Organizzazioni sindacali CGIL-SNS, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL SNALS e GILDA-UNAMS;

2. che, con nota del 18 marzo 1999, prot. 1449, la Commissione ha trasmesso l’accordo suddetto alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni degli utenti, al fine di acquisire sullo stesso il parere ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990;

3. che, fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate in merito all’accordo, hanno inviato il parere richiesto solo il Movimento Federativo Democratico (nota del 1° aprile 1999) e l’Unione Nazionale Consumatori (nota del 19 marzo 1999) ;

CONSIDERATO

1. che, la l. n. 146/1990, all’art. 1.1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto ad assicurare il godimento del diritto costituzionalmente tutelato all’istruzione;

2. che, in particolare, fra le prestazioni connesse all’istruzione pubblica normativamente definite indispensabili rientrano le attività connesse allo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (art. 1.2, lett. d) ;

3. che, con riferimento al personale del comparto Scuola, la disciplina di riferimento, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, è contenuta nel Protocollo d’intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo in data 10 ottobre 1991, la cui attuale vigenza, a seguito della mancata valutazione di idoneità delle norme in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili contenute nel Ccnl per il comparto scuola del 4 agosto 1995, è stata confermata dalla Commissione con delibera del 25 gennaio 1996;

4. che, l’accordo sottoscritto per il comparto del personale della scuola definisce essenziali ai sensi della l. 146/1990 il servizio pubblico d’istruzione scolastica (con particolare riguardo agli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d), nonché i seguenti ulteriori servizi, limitatamente agli aspetti ad esso strettamente connessi e collegati:

1) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

2) attività relative alla produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;

3) sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

4) erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento);

5. che, nell’ambito di tali servizi, è prevista in caso di sciopero la garanzia delle seguenti prestazioni indispensabili (art. 1, comma 1):

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

e) attività riguardanti la conduzione di servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche ;

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina, alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne ;

6. che, l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili è demandata dall’accordo alla contrattazione integrativa a livello nazionale (art. 2, comma 2);

7. che, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, vengono dettate le seguenti norme da rispettare in caso di sciopero (art. 3, comma 3):

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola, i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

d) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. … Omissis….

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne, comunque, l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono, comunque, comportare, un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno tempestivamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

8. che per quanto attiene alla individuazione delle prestazioni indispensabili l’accordo risulta migliorativo rispetto al Protocollo del 1991, in quanto include nel novero delle attività di cui è garantito il regolare svolgimento anche gli “esami di idoneità” (art.2, comma 1, lett. a);

9. che, tuttavia, le regole introdotte si discostano dall’antecedente normativo del 1991 nella parte relativa alla durata dell’intervallo fra le azioni di sciopero, che viene ridotto da dieci a sette giorni (art. 3, comma 3, lett. c);

10. che, per altro, la riduzione della durata dell’intervallo nel settore della scuola non sembra di per sé potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla regolarità del servizio, che risulta comunque ampiamente garantito dall’insieme delle regole introdotte;

11. che, si rilevano inoltre differenze fra l’accordo ed il citato Protocollo anche per quanto riguarda le modalità di effettuazione degli scioperi in concomitanza con le operazioni di scrutinio ed esame finali;

12. che, in particolare, la possibilità di differire le operazioni di scrutinio – per non più di 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico – già prevista per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, viene estesa anche agli scrutini finali “non propedeutici” allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione (art. 3, comma 3, lett. f e g);

13. che, pertanto, anche nel caso degli esami finali deve ritenersi applicabile la regola dell’inammissibilità di ogni differimento delle date fissate dalle autorità scolastiche;

14. che, inoltre, l’attenuazione della regola sullo svolgimento di scioperi concomitanti con le operazioni di scrutinio finale, già contenuta nel Protocollo del 1991 (che prevedeva l’indifferibilità, senza eccezioni, di tali operazioni), non sembra del tutto irragionevole o, comunque, tale da compromettere l’insieme delle prestazioni indispensabili, nella misura in cui il differimento sia compatibile con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami;

15. che, anche in relazione al termine di preavviso l’accordo si discosta dalla previsione contenuta nel Protocollo del 1991, in quanto fissa termini di comunicazione della proclamazione dello sciopero differenziati a seconda che l’astensione riguardi il solo Comparto della Scuola (per il quale viene ribadito il termine “non inferiore” a 15 giorni già previsto) ovvero “più comparti” (in tal caso il preavviso minimo viene ridotto a 10 giorni);

16. che, la previsione di un preavviso minimo di dieci giorni per gli scioperi indetti in “più comparti” può ritenersi tuttavia ammissibile nell’ipotesi di uno sciopero generale esteso a tutti i comparti del pubblico impiego;

17. che, infine, per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni destinatarie della comunicazione di sciopero (tenute in base all’accordo ad assicurarsi anche dell’avvenuta informazione “chiara, esauriente e tempestiva” all’utenza da parte degli organi d’informazione, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi), si ritiene assolto l’obbligo di comunicazione all’utenza con la trasmissione – almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero – della comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’astensione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, atteso che l’obbligo della tempestiva diffusione di tali comunicazioni è ad essi normativamente demandata (art. 2, comma 6, della l. n. 146/1990);

18. che è stato acquisito il parere delle Organizzazioni degli utenti;

VALUTA IDONEO

ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare di quelle espresse nei considerato n. 14 e n. 16, l’accordo in esame;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera:

1) ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) al Ministro della Funzione Pubblica, anche ai fini della pubblicazione della presente delibera, in allegato al contratto collettivo del comparto Scuola, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2) al Ministro della pubblica istruzione e, per suo tramite, ai Provveditorati agli Studi, e a tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali di carattere scolastico anche se operanti in regime di diritto privato;
3) all’ARAN ed alle Organizzazioni sindacali e professionali stipulanti l’accordo di comparto, con invito a queste ultime a trasmettere la delibera medesima alle strutture sindacali territoriali e periferiche.