Corte d’Appello di Torino – Sentenza n. 1063 del 18 ottobre 2012

Al Coordinatore provinciale di educazione fisica spetta per le ore eccedenti il compenso di cui all’art. 87 del CCNL

 

La Corte rigetta il primo motivo di appello del MIUR (Erronea interpretazione dell’art 87 CCNL Scuola 2006/2009).

Invero il testo dell’art 87 del CCNL disattende il ragionamento dell’appellante che sostiene che il compenso previsto dalla contrattazione collettiva per i coordinatori provinciali di educazione fisica potrebbe essere corrisposto secondo due modalità tra di loro alternative ( misura oraria, maggiorata del 10% prevista dall’art 70 del CCNL del 4 agosto 1995 o in modo forfetario).

Infatti, per i docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica il comma 3 stabilisce, con una norma ad hoc, una sola modalità di compenso, ovvero l’erogazione del compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

Il comma 2° è chiaro nell’affermare che le modalità alternative previste per l’erogazione del compenso possono riguardare “solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”, laddove i coordinatori provinciali prestano la loro attività in altro ambito e non appartengono alla categoria dei “docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.

 

La Corte rigetta anche il secondo motivo di appello (non e vero che la materia in oggetto sarebbe stata sottratta alla contrattazione integrativa).

La ricostruzione della sequenza contrattuale effettuata dalla difesa dell’appellante, per dimostrare l’esistenza di una presunta delega alla contrattazione integrativa anche con riferimento al compenso dovuto ai coordinatori provinciali, si basa sul presupposto di ritenere applicabile alla figura professionale del coordinatore provinciale di educazione fisica (che non ha funzioni docenti) la normativa applicabile alla diversa figura professionale del personale insegnante nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF (piano di offerta formativa), laddove le funzioni svolte dal coordinatore provinciale di educazione fisica non sono, ne potrebbero essere, direttamente collegate a un POF specifico ( né conseguentemente all’art 37 CCNL).

Inoltre, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l’art. 30 del CCNL non prevede alcuna delega alla contrattazione integrativa, stabilendo esso testualmente:“le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme nazionali e integrative attualmente vigenti all’atto della stipula del presente CCNL.

Ora, come giustamente evidenziato dal Tribunale, quest’articolo non prevede affatto una delega alla contrattazione integrativa, in particolare non rimette a questo livello di contrattazione la possibilità di determinare direttamente il compenso previsto dall’art 87 CCNL, limitandosi a fare generico riferimento alla contrattazione integrativa e, peraltro, unicamente a quella vigente alla stipula del CCNL, mentre gli accordi invocati sono intervenuti successivamente.

 

La Corte precisa infine (rigettando l’appello incidentale rivolto adito ad ottenere gli emolumenti previsti dall’art 4 dell’Accordo Nazionale del 18 novembre 2009, in aggiunta all’emolumento previsto dall’art 87 CCNL) che alla luce di quanto appena evidenziato e in considerazione che dalla lettura degli accordi risulta chiaramente che gli stessi sono attuativi (e non aggiuntivi, con riferimento a quanto ivi previsto) rispetto a ciò che è disposto dall’art 87 CCNL.

 

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