Corte di Cassazione – Sentenza n. 4961 del 28 marzo 2012

Riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.

 

La ricorrente, insegnante di ruolo per le materie letterarie della scuola media statale, chiede il riconoscimento di un servizio pre-ruolo, prestato nell’anno scolastico 1986/1987 come “insegnante delle attività alternative alla religione cattolica“.

La questione posta è se la normativa, ed in particolare la legge 576 del 1970 (i cui principi sono ripresi dall’art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994), nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato nell’ambito di attività alternativa alla religione cattolica.

Deve premettersi che l’insegnamento di attività alternative alla Religione cattolica venne introdotto dalla circolare ministeriale n, 21 del 24 luglio 1986, in applicazione della legge n. 121 del 1985 e del dpr 751 del 1985.

È perfettamente spiegabile quindi che la normativa previgente sul riconoscimento dei periodi di insegnamento pre-ruolo (legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e d.1. 370 del 1970, convertito nella 1. 576 del 1970) non abbia considerato questo insegnamento.

Il problema è allora è duplice.

Da un lato, bisogna stabilire se tale normativa consenta di includere nelle sue previsioni tale insegnamento e, dall’altro, stabilire se la normativa a più riprese dettata in seguito abbia disposto in tal senso.

La disciplina è contenuta in particolare nel decreto legge n. 370 del 1970 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella legge n. 576 del 1970, il cui art. 1 prevede che “al personale docente delle scuole statali … il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all’atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono“.

L’art. 3 poi cosi si esprime al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agii effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.

Quindi, il problema è quello di stabilire se la ricorrente abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo “in possesso del titolo di studio prescritto“.

La disciplina del 1970 non contiene, pertanto, un elenco (né tanto meno un elenco tassativo) degli insegnamenti che consentono il riconoscimento del servizio pre­ruolo, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti che possono sussistere, quindi, anche se lo specifico insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere detto insegnamento non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato come servizio pre-ruolo.

I requisiti individuati dalla norma sono:

-aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate;

-aver ottenuto qualifica non inferiore a ‘buono’ o, in caso non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito;

-essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova.

Se tutti questi elementi sussistono allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato “prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo“.

Infine, tra le norme dettate successivamente, vi è l’art. 485 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d. Igs. n. 297 del 1994), il cui sesto comma si è limitato a ribadire che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

La ricorrente, laureata in lettere ed abilitata all’insegnamento di materie letterarie, ha un titolo di studio prescritto per l’insegnamento della “educazione civica”, che è poi l’insegnamento in concreto affidatole per i ragazzi che avevano optato per l’alternativa all’insegnamento della religione.

Pertanto il Ministero convenuto deve essere condannato a riconoscere alla ricorrente il periodo di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 1986/1987 in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.

 

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