Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l’articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze 

1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 6.

2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.

3. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all’arti-colo 2; per l’attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l’inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all’assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.

5. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all’articolo 5.

6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall’interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Art. 2.
Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine “delle attività didattiche

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.

3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.

Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale 

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell’ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

a) rilevanza economica del contratto;

b) sede;

c) graduatorie preferenziali.

2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l’ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all’articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato.

3. L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 

1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Art. 5.
Graduatorie di circolo e di istituto 

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.

3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell’ordine, composte come segue:

A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

B) Seconda fascia: comprende:

1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;

2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;

3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.

C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.

4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 2.

5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):

A/1 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo;

A/2 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;

A/3 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere;

A/4 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.

6. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.

Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale.

7. L’aspirante a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più provincie o a più di trenta istituti comporta l’esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle stesse.

8. Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette graduatorie provinciali.

9. Durante il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 7 da:

a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;

b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;

c) coloro che già figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all’ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.

12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo l’automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5.

13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione su reclamo.

Art. 6.
Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto 

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

4. Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.

5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Art. 7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro 

1. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;

2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

Art. 8.
Disposizioni finali e di rinvio 

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l’attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 9

Allegato 1

AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 – A/2 – A/3 – A/4

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie.

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.

Tabella A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

A) Titoli di cultura:

1) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso si valuta il più favorevole. (2);

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

4) attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,50;

5) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (5);

6) idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

Si valuta una sola idoneità: punti 1.

B) Titoli di servizio:

7) servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

8) altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 1,20;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico);

9) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Tabella A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO E DI INFERMIERE.

A) Titoli di cultura:

1) assistente tecnico, cuoco, infermiere:

a) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2);

2) per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2): punti 3;

3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

4) idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2.

B) Titoli di servizio:

5) servizio prestato in: a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

6) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

7) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

8) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 3,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,30;

9) servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,20;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10;

10) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0, 05.

Tabella A/3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.

A) Titoli di cultura:

1) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi ( ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta quello più favorevole (2);

2) diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari (2): punti 3;

3) diploma di qualifica (2): punti 2;

4) idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere) .

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

B) Titoli di servizio:

5) servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

6) servizio prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,80;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindi giorni:

punti 0,15;

7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (4), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05.

Tabella A/4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORESCOLASTICO.

A) Titoli di cultura:

1) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente – 2; media del 7 oppure buono – 2,5; media dell’8 oppure distinto – 3; media del 9 oppure ottimo – 3,5 (2);

2) diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2): punti 3.

B) Titoli di servizio:

3) servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) Scuole materne: statali, nelle regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano non statali autorizzate;

b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; e) Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

4) servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 1,80;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,15;

5) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (3) (4) (6), per ogni anno:

punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni punti 0,05.

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi nè in voti nè in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all’estero.

(4) Il servizio scolastico (con contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.

(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.

(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 

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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

“Art. 4 (Supplenze). – 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alle copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell’ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola , pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico”.

– Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.

– Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 72 e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

“72. I provveditori agli studi, sulla base dell’organico complessivo fissato al comma 71, determinano l’organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell’insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse. dall’utenza. è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.

Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all’art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l’organizzazione dell’attività didattica, ivi compresi l’insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell’ambito dello stesso plesso scolastico. è abrogato il comma 5 dell’art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297”.

“78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie”.

– Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) :

“Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolasriche). – 1. A decorrere dal 1o settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’art. 15 e a quelle di cui all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione.

Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell’art. 4 del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di cui all’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario.

Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio.

Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell’art.

4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.

“Art. 15 (Competenze escluse). – 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previvisto nell’art. 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario”.

Note all’art. 1:

– Per il testo dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) :

“Art. 587 (Le assunzioni tramite l’ufficio provinciale del lavoro). – 1. Le disposizioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581”.

Note all’art. 2:

– Per il testo dell’art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

“Art. 554 (Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale). – 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A.

non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. è consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per fa qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall’art.587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l’accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l’ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l’ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati”.

Nota all’art. 5:

– Per il testo dell’art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note alle premesse.

Note all’art. 8:

– Per il testo dell’art. 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

– Le rubriche degli articoli 581, 582, 585, e 586 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogati dall’art. 4, comma 14, della citata legge 3 maggio 1999, n.

124, recitavano:

“Art. 581 (Supplenze annuali)”.

“Art. 582 (Supplenze temporanee)”.

“Art. 585 (Precedenze)”.

“Art. 586 (Ricorsi)”.