Diritto all’inserimento nelle graduatorie d’istituto per i possessori di laurea in lettere moderne vecchio ordinamento (classe di concorso A-12)

Tribunale di Salerno – Sentenza n. 799-2021 del 22.04.21

Alla ricorrente veniva negato l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto (gestite dai dirigenti scolastici per le supplenze brevi) per la classe di concorso A-12 (discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado) perché a dire dall’Istituzione scolastica non aveva sostenuto il necessario esame di storia greca.

Difatti, sosteneva l’Istituto scolastico e poi il Ministero costituito in giudizio che occorrevano: «5 esami di storia (storia greca, storia medievale, storia romana, storia contemporanea, storia moderna), considerati omogenei, equivalenti agli esami di storia di prima e seconda annualità previsti nella prima colonna, a cui rimanda la nota 1 della tabella A allegata al DPR n. 19/2016.».

Il tribunale di Salerno, sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Magro, ha in primo luogo inquadrato la normativa nel D.M. 39/98 e nel D.M. 22/2005, quindi, ha statuito che l’elenco della tabella ministeriale non è cumulativo e, quindi, nell’accogliere la domanda, ha stabilito che per insegnare la classe di concorso A-12 occorre aver sostenuto semplicemente gli esami di storia corrispondente a due annualità oppure a quattro semestralità.

Infine, sulla necessità dell’impugnativa delle graduatorie mediante reclamo nei termini previsti l’art. 10 del D.M.  374 del 01.06.2017 il Tribunale ha escluso quale condizione di procedibilità per ricorrere alle vie giudiziali.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)