Esclusione dallo scrutinio finale per superamento tetto massimo delle assenze – Presupposto di estrema gravità ed urgenza – Sussistenza – Richiesta di misura cautelare monocratica – Accoglimento.
Tar Bologna, n. 548/2011 R.P.C.
Trattasi di una delle prime pronunce (di tipo meramente cautelare) con le quali la giustizia amministrativa si confronta con la nuova normativa introdotta col D.P.R. 22.06.2009, n. 122, che all’art. 14 stabilisce un tetto massimo delle assenze del 25%, ai fini della partecipazione allo scrutinio finale.
In realtà, la norma in esame prevede la possibilità di derogare al limite previsto in casi di patologie che determino assenze continuative, come meglio evidenziato dalla C.m. esplicativa n.20/2011.
E’ ciò che si è verificato nel caso in esame, ragion per cui il Presidente del Tar Emilia Romagna, con decreto ex art. 56 c.p.a., ha disposto l’ammissione del ricorrente allo scrutinio finale dal quale era stato escluso.