Esclusione del docente AFAM, abilitato con pronuncia della magistratura del lavoro, dalla partecipazione al “Concorso D.D.G. n. 85 2018”

Lieto fine giudiziario in Consiglio di Stato.

Dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del ministero “virtualmente soccombente” al pagamento delle spese.

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Si narra la vicenda di un docente, titolare del diploma AFAM (vecchio ordinamento) – riconosciuto abilitante da un provvedimento giudiziario emesso dalla Magistratura del lavoro di Napoli – che aveva partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 85/2018).

L’insegnante veniva improvvisamente escluso dalla partecipazione al reclutamento e dalle graduatorie di merito, per l’ambito disciplinare AD03, sull’assunto che risultava “privo dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, art. 3”, eludendosi con tale agire, in primis il provvedimento nominativo (e immediatamente esecutivo) emesso dal Giudice del lavoro di Napoli, sulla valenza abilitante del diploma AFAM, nonchè l’ulteriore pronuncia, sempre stilata dal Giudicante partenopeo (dott.ssa Ada Bonfiglio), che aveva, nel frattempo, disposta l’ammissione concorsuale.

Avverso tali provvedimenti di esclusione, l’istante ricorreva al Tar Campania Napoli, ricevendo una prima ordinanza cautelare di rigetto che, non considerando la portata del  provvedimento nominativo e immediatamente esecutivo (reso dal Giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Ada Bonfiglio), riteneva privi di pregio i profili di doglianza articolati in ricorso.

La citata ordinanza (del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania) veniva subito appellata in Consiglio di Stato, dallo studio legale Esposito Santonicola, nella fase giudiziaria cautelare, ottenendo l’interessato un completo ribaltamento della decisione di primo grado:

Il Collegio Giudicante (Consiglio di Stato), presieduto dal Dott. Giancarlo Montedoro, estensore dott. Giordano Lamberti, accoglieva l’appello e, per l’effetto, riformando l’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare in primo grado, con provvedimento N. 02851/2019 (pubblicato il 07/06/2019, Consiglio di Stato Sezione Sesta), avendo rilevato che “lordinanza … del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ammette il ricorrente alla procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 85/2018), per le classi di insegnamento A029 e A030.

Fissata l’udienza pubblica di merito (del giorno 22 aprile 2020), il T.A.R. Campania Napoli, pur in presenza dell’ordinanza favorevolmente resa dal Consiglio di Stato, continuava a respingere il ricorso introduttivo, ragion per cui, non demordendo, i legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo si sono nuovamente rivolti al Consiglio di Stato, per ottenere l’emissione di un provvedimento definitivo.

Assegnato il giudizio alla Sezione Settima del Consiglio di Stato (Presidente dott. Marco Lipari) – avendo riferito, parte ricorrente, di essere stata, intanto, immessa nei ruoli del personale docente della scuola pubblica, poichè collocata nella graduatoria di merito della regione Campania – l‘Organo Giudicante, con sentenza del 27/10/2022, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha condannato alle spese di causa le amministrazioni resistenti “in applicazione del criterio della soccombenza virtuale“; quest’ultima, come argomentato dai Giudicanti (Consigliere estensore dott. Fabio Franconiero)fa capo alle medesime amministrazioni che hanno escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale oggetto di controversia, malgrado le due ordinanze in sede civile ex art. 700 cod. proc. civ. ad esso favorevoli (Tribunale di Napoli), nellambito delle quali si è, tra laltro, affermato il valore abilitante del titolo di studio dallo stesso posseduto, di cui le amministrazioni non hanno tenuto conto, posto che con gli atti impugnati nel presente giudizio il medesimo ricorrente è stato escluso dal concorso”.