3 ANNI DI SERVIZIO STATALE SUL SOSTEGNO “SENZA TFA” SPECIALIZZANTI!
SANCITO CON SENTENZA, DAL TRIBUNALE PARTENOPEO, CHE “IL TITOLO ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO E’ COSTITUITO DALL’AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER OLTRE TRE ANNI E DAL POSSESSO DEL TITOLO ACCADEMICO (LAUREA O DIPLOMA CONGIUNTO AI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI), CON CONSEGUENTE ORDINE, AL MINISTERO CONVENUTO, DI VALUTARE TALI TITOLI AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA “PRIMA FASCIA SOSTEGNO” DELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE PROVINCIALI D’INTERESSE – C.D. GRADUATORIE “RISERVATE AGLI SPECIALIZZATI” – CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE ADMM – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
Gentili lettori, con entusiasmo morigerato, consapevoli dell’irto percorso caratterizzante la via dell’innovazione, da subito intrapresa, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola sono lieti di annunciare l’avvento di una sentenza iperuranica, probabilmente unica nel panorama nazionale, resa dalla Sezione Lavoro di Napoli.
I FATTI
L’obiettivo dell’azione giudiziaria “individuale” era far emergere che l’esperienza didattica sul sostegno, maturata attraverso il servizio prestato, “per almeno tre anni”, presso istituti scolastici statali, equivale al titolo abilitativo, spendibile ai fini dell’accesso alle graduatorie scolastiche provinciali di prima fascia destinate, ai fini delle supplenze, ai docenti abilitati/specializzati.
Ebbene, si rende nota la CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLA PARTE RICORRENTE – insegnante nelle discipline musicali, in possesso del titolo accademico idoneo all’insegnamento, dei 24 crediti formativi accademici e di 4 anni di servizio statale nella scuola secondaria di primo grado, per posto sostegno minorati psicofisici (e per numero 18 ore settimanali), “seppure non specializzata” – con la doverosa precisazione per la quale la legge n. 124 del 1999, all’art. 11 comma 14, specifica come il servizio non di ruolo, prestato (a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975) è considerato quale anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni.
Investito della questione, il Giudicante del Lavoro di Napoli assegnatario della pratica – con recentissima sentenza (no cautelare) – si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti del pronunciamento ritenuti essenziali):
“L’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo) …Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…Stante la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all’insegnamento… l’impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un’ottica costituzionalmente orientata…l’equivalenza semantica del termine “abilitazione” e del termine idoneità…il possesso o meno dell’abilitazione è dipeso da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, dall’essersi trovati o meno nella condizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari…
P.Q.M. Il G.L. accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara che…dispone di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dall’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) e, conseguentemente, ordina al Ministero convenuto la valutazione di tali titoli, ai fini dell’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse – c.d. graduatorie riservate agli specializzati – valide per il biennio scolastico 2020/2022, con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado; condanna il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti.