Graduatorie III fascia Ata e servizio maturato presso gli enti di formazione professionale

Strepitoso esito giudiziario in Toscana (sentenza). attribuito il punteggio per l’attività svolta come responsabile amministrativa presso gli enti di formazione accreditati dalla Regione, con risarcimento del danno patrimoniale da mancata assegnazione della supplenza sino al 30.06.2022

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

La Sig.ra A…….. è stata inserita nelle Graduatorie di Istituto III fascia personale ATA, triennio 2021-2024, a seguito di domanda inoltrata presso un Liceo di Pistoia, individuato quale scuola capofila, sia per il profilo di Collaboratore scolastico che di Assistente Amministrativo.

La stessa aveva dichiarato di aver svolto una serie di servizi scolastici, come responsabile amministrativa presso gli enti di formazione accreditati dalla Regione Toscana, che sarebbero stati successivamente vagliati dalla scuola di riferimento.

A seguito di tale inserimento in graduatoria e dell’originale punteggio assegnato sulla base delle dichiarazioni rese, l’interessata è stata convocata, quale Assistente Amministrativo, per la stipula di un contratto da settembre al 30.06.2022.

Tuttavia, in virtù dei controlli di legge svolti dalla scuola su quanto dichiarato dalla ricorrente nella sua domanda di ammissione, costei ha ricevuta la comunicazione di rettifica del punteggio precedentemente assegnato e la consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto, secondo la discutibile tesi ministeriale, non sarebbe ritenuto valido il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale.

A fronte di tale lesione subita, la dipendente, per il tramite dei legali scuola Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha proposto ricorso al Tribunale del Lavoro di Pistoia, impugnando la risoluzione del contratto e la rettifica del punteggio e chiedendone il recupero sia per Collaboratore Scolastico che per Assistente Amministrativo, con il consequenziale riposizionamento nelle due graduatorie, oltre che il riconoscimento giuridico del punteggio e il pagamento della retribuzione per l’intera durata originaria del contratto, con il risarcimento del danno subito.

Investito della questione il Giudice del Lavoro toscano, dott. Francesco Barracca, pienamente aderendo alle tesi proposte dai legali Esposito Santonicola, ha accolto “con recentissima sentenza” il ricorso introduttivo, argomentando, essenzialmente, nei seguenti termini:

A) “La giurisprudenza di merito che si è formata sulle domande oggetto di questo giudizio, condivisa da questo Tribunale, ha affermato in numerose pronunce il diritto al riconoscimento del periodo di servizio lavorato, presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione, come valido ai fini dell’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per il personale A.T.A. (vedasi le pronunce depositate da parte ricorrente in questo giudizio), atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali;

B) “Il D.M. 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), nel fare riferimento alle scuole legalmente riconosciute (ai fini dell’assegnazione del punteggio in graduatoria), si limita ad una elencazione generica delle scuole non statali, fra cui devono senz’altro includersi anche i Centri di Formazione riconosciuti dalle Regioni“.

C) “La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) equipara il sistema statale a quello di formazione regionale, per cui i Centri accreditati dalle Regioni e che forniscono una formazione che dia diritto ad una qualifica costituiscono, a tutti gli effetti, un canale parallelo agli Istituti statali e non statali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione/formazione, sicché possono rientrare a pieno titolo nella locuzione di scuole secondarie“.

In ragione di tanto, il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto il diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio, per l’attività svolta come responsabile amministrativa presso gli enti di formazione accreditati dalla Regione Toscana.

Vi è di più, i legali hanno ottenuto, a beneficio della stessa, il risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è risultato evidente, al giudicante, che senza la condotta “non iure” e “contra ius” del Ministero “la ricorrente avrebbe svolto la supplenza sino al 30.06.2022 e, pertanto, il risarcimento del danno può quantificarsi nelle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito sino al 30.06.2022“.