COMUNICATO STAMPA
Anche il Tribunale del Lavoro di Bari accoglie le tesi sostenute dal sindacato ANIEF e dichiara il diritto di un docente precario, inserito dal MIUR in IV Fascia GaE in base al D.M. n. 53/2012, all’immediato inserimento nella III Fascia delle graduatorie di interesse a far data dalla pubblicazione delle Graduatorie valide per il triennio 2014/2017 e nel pieno rispetto del fondamentale principio del merito e del miglior punteggio. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Ursini inanellano un’ulteriore e soddisfacente vittoria in favore dei docenti precari e il riconoscimento del diritto del nostro iscritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato che il MIUR gli aveva negato collocandolo “in subordine” rispetto ai docenti già inseriti in III Fascia.
Il Tribunale del Lavoro di Bari non ha dubbi sulla validità delle tesi patrocinate dai legali ANIEF e accoglie senza riserve il ricorso promosso dall’Avv. Ursini dichiarando che l’interpretazione fornita dal MIUR, che ha continuato a far permanere “in coda” i docenti inseriti nel 2012 nella IV Fascia delle GaE anche all’atto dell’aggiornamento 2014/2017, risulta evidentemente “in contrasto con quel criterio meritocratico che la Consulta ha individuato come “criterio ispiratore” della disciplina finalizzata al reclutamento del personale docente” e chiarisce che l’unica interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dell’art. 3 Cost. è proprio quella fornita dall’ANIEF: i docenti inseriti in IV fascia delle GaE nel 2012 dovevano permanere in tale fascia aggiuntiva solo “fino all’atto di aggiornamento delle stesse per il successivo triennio di validità, in relazione al quale i nuovi abilitati dovranno invece essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento in base al punteggio posseduto e non in base al criterio dell’anzianità di iscrizione, che li vedrebbe indefettibilmente inseriti in coda”.
Solo l’interpretazione fornita dall’ANIEF, come riportato in sentenza, “risulta immune dal sospetto di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., ossia per le medesime ragioni in base alle quali la Consulta, con la già citata sentenza n. 41 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 4ter, del decreto-legge n. 134/2009 (aggiunto dalla legge di conversione n. 167/2009)”. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2011 ottenuta proprio dai legali ANIEF, infatti, chiariva senza ombra di dubbio che l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento non può mai avvenire a discapito del fondamentale criterio del merito.
Il nostro sindacato ha dato nuovamente una bella lezione al MIUR in tribunale su cosa significa rispetto del Merito e rispetto della nostra Carta Costituzionale; il nostro iscritto si vedrà riconosciuto, ora, il suo giusto diritto all’immissione in ruolo che si è guadagnato dopo anni di servizio e di precariato. Ancora una volta l’ANIEF ripristina legalità e giustizia in difesa dei docenti precari; ancora una volta l’azione sapiente dei legali ANIEF fa la differenza in tribunale.
09 luglio 2015 Ufficio Stampa Anief www.anief.org