La Regione Campania ha impugnato il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Sulla questione interverrà, nei prossimi giorni, la Corte Costituzionale…

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

 

La Regione Campania ha impugnato, in sede giurisdizionale amministrativa, le nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ridisegnano la mappatura della gestione scolastica in Italia.

Parliamo di una questione che nasce dalla pubblicazione del recente decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, finalizzato a ridefinire il numero dei dirigenti scolastici e direttori amministrativi assegnati a ciascuna regione, per il periodo 2024/27.

Le conseguenze, per l’area regionale campana, si sono tradotte nella riduzione del numero degli istituti scolastici da 899 a 839, con un taglio che penalizzerebbe soprattutto le aree colpite dal maggior disagio sociale.

La controversia si è intensificata in occasione di un vertice della Conferenza Unificata: nella seduta del 24 maggio 2023, sei regioni, tra cui la Campania, hanno espresso un voto contrario, impedendo di fatto la necessaria intesa.

Questa frattura istituzionale ha portato alcune realtà territoriali a ricorrere alla Corte Costituzionale, aprendo un fronte legale per la tutela delle esigenze educative regionali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 5 luglio 2023, ha confermato la determinazione della rete scolastica campana in 839 unità, nonostante la Regione sostenga di averne 899.

La riduzione troverebbe giustificazione nella costante diminuzione del numero di studenti e nella necessità di ottimizzare le spese, già quantificate in legge di bilancio e reinvestite nel sistema scolastico nazionale.

Ebbene, la normativa impugnata dalla Regione Campania trae fondamento dall’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), introduttivo di nuove disposizioni per la riorganizzazione del sistema scolastico italiano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Legislatore ha previsto che i criteri di ripartizione del personale dirigente tra le regioni siano definiti triennalmente, con eventuali aggiornamenti annuali, attraverso un decreto ministeriale da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente l’anno scolastico di riferimento, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

In assenza di tale intesa entro il 31 maggio, come è accaduto nel caso in esame, il provvedimento regolamentare del Ministro dell’Istruzione e del Merito, volto a definire il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, viene comunque adottato entro il 30 giugno. Il decreto prende in considerazione i parametri regionali, relativi al numero degli studenti iscritti alle scuole statali e all’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrati dal parametro della densità di popolazione per chilometro quadrato.

La Regione Campania ha sostenuto, in giudizio, che il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 avrebbe violato il sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, come stabilito dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione italiana.

Il citato articolo delinea le competenze legislative tra Stato e Regioni, attribuendo allo Stato la definizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, compresa l’istruzione, e alle Regioni la potestà legislativa residuale. La norma costituzionale prevede che “nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa appartenga alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale”.

Nel caso de quo, la legge impugnata avrebbe violato la competenza legislativa riservata alla Regione, in quanto non si sarebbe limitata a definire i principi fondamentali, ma avrebbe previsto disposizioni dettagliate di esclusiva competenza delle realtà locali.

Il decreto interministeriale n. 127/2023 sarebbe, per questo, viziato da illegittimità costituzionale.

Investito della questione, il Collegio Giudicante, presieduto dal Giudice Dr. Alfonso Graziano (TAR Campania, Napoli, Sezione IV), ha valutato come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania, in merito al decreto interministeriale n. 127/2023.

Sarà compito della Corte Costituzionale valutare se le norme impugnate abbiano superato i limiti delle competenze statali, invadendo il campo della competenza legislativa regionale e violando il principio di ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni sancito dalla Carta Costituzionale.

Non va sottaciuto che è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 64, comma 4, lettera f-bis) del DL 25 giugno 2008, n. 112 (cd. Decreto Bersani), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prescriveva norme di dettaglio per la definizione del ridimensionamento della rete scolastica. A questo proposito, la Corte ha affermato: “Considerato che la normativa antecedente alla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione attribuiva alle Regioni la competenza in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche… e che quindi si deve escludere che il legislatore costituzionale abbia inteso privare le Regioni di una funzione che era già loro assegnata… la norma contestata, che stabilisce che mediante atto regolamentare si deve provvedere alla ‘definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica’, lontana dall’essere qualificabile come ‘norma generale sull’istruzione’, invade gli ambiti riservati alla potestà legislativa delle Regioni in relazione alla competenza loro spettante nella regolamentazione dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio…“.

In definitiva, la Corte Costituzionale indicherà, nei prossimi giorni, chi detenga, tra lo Stato e le Regioni, l’autorità per dimensionare le istituzioni scolastiche.