L’anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti

Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Tribunale Di Agrigento Sez. Lavoro, Sentenza del 31.10.2023

Una docente che aveva già ottenuto l’accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità nel periodo del precariato, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, ha dovuto nuovamente ricorrere al Tribunale di Agrigento stante la non corretta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione scolastica (su rilievo della ragioneria territoriale) per mancato computo di tutto il servizio svolto nel periodo del pre-ruolo al fine di individuare l’esatto livello stipendiale maturato anno per anno.

L’amministrazione, infatti, riteneva erroneamente che anche nella determinazione dell’anzianità di servizio poteva valutarsi solo l’ultimo quinquennio, applicando il limite prescrizionale ad una situazione di mero fatto quale è la dimensione temporale del rapporto di lavoro.

Correttamente il Tribunale, ha accolto il ricorso della docente che, invece, chiedeva la valorizzazione di tutto il servizio pre-ruolo svolto al fine di individuare il corretto livello stipendiale e l’applicazione della prescrizione dell’ultimo quinquennio al solo pagamento delle differenze retributive.

In particolare, il Tribunale di Agrigento, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione nell’attuazione della sentenza, ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione sul punto secondo cui:
“l’anzianità di servizio “è insuscettibile di un’autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano” e, dunque, “può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”. (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71)”

Quindi, ha così statuito:
“… se da un lato è evidente l’interesse di parte ricorrente alla determinazione dell’anzianità di servizio maturata, alla data dell’1.11.2012, al fine di individuare il corretto livello stipendiale ed ottenere così la corresponsione delle relative differenze retributive, dall’altro, nel compiere la suddetta operazione, occorre valorizzare tutti i periodi di servizio utili fino all’immissione in ruolo (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all’inserimento, alla data dell’1.11.2012, nella fascia 9-14 anni e al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra l’1.11.2012 e il 31.08.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo”.

Avv. Daniela Nicastro